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Articolo 1050 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Somministrazione di acqua a un fondo

Dispositivo dell'art. 1050 Codice Civile

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua(1) per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale(2).

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

Note

(1) Anche nel caso in cui vi sia acqua, ma non sia sufficiente per irrigarlo.
(2) Si può quindi usare l'acqua del fondo vicino solo quando siano già state soddisfatte le esigenze del fondo servente, per destinarla a scopi ornamentali o meramente voluttuari.

Brocardi

Qui habet haustum, iter quoque habere videtur ad hauriendum
Servitus aquae haustus

Spiegazione dell'art. 1050 Codice Civile

Presupposto della servitù

La somministrazione coattiva di acqua ha luogo pure a favore dei fondi: essa è disciplinata cosi come quella a favore delle case. Infatti si applicano le norme poste nell'articolo precedente circa l'indennità, il modo di costituzione, ecc.

Presupposto precipuo è che il proprietario di un fondo non abbia acqua: pertanto è essenziale la mancanza di acqua. Anche qui basta una mancanza parziale, purchè tale da impedire il fine, in vista del quale la legge ammette questa nuova figura di servitù coattiva a vantaggio dei fondi.

Il fine, anch'esso, essenziale, e solo capace di giustificare la servitù è questo: irrigare il fondo. Ogni altro fine non è sufficiente perchè nasca la servitù.

Altro presupposto è che il fondo vicino possa consentire, per le acque che ha, una parziale somministrazione, dopo aver soddisfatto ogni bisogno, domestico, agricolo o industriale. Ancora una volta, sono le acque di sopravanzo che si possono pretendere: sopravanzo non c'è se esse occorrono al fondo in cui sono, a scopo industriale, non solo domestico o agricolo.

La servitù, dati questi presupposti, va richiesta al proprietario del fondo vicino ove le acque si trovano.


Acque in concessione amministrativa

Se le acque si hanno a disposizione in forza di concessione amministrativa, non si fa luogo alla servit coattiva di somministrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

496 L'art. 1049 del c.c. e l'art. 1050 del c.c. introducono una nuova figura di servitù coattiva, la quale attinge il suo fondamento dal principio che il diritto di proprietà deve subire quelle limitazioni che derivano dalla necessità della convivenza e della solidarietà sociale. Il primo dei due articoli, prevedendo il caso che a un edificio o alle sue dipendenze manchi l'acqua necessaria per l'alimentazione delle persone o degli animali e per gli altri usi domestici e non sia possibile procurarla senza eccessivo dispendio, consente di dedurre dal fondo vicino l'acqua di sopravanzo, nella misura indispensabile per le necessità anzidette. L'articolo successivo estende la norma precedente al caso che a un fondo manchi l'acqua necessaria per l'irrigazione, mentre il fondo vicino ne abbonda. Al proprietario del fondo servente non solo deve pagarsi, com'è ovvio, il valore dell'acqua, ma, analogamente a quanto è stabilito in tema di acquedotto coattivo (art. 1038 del c.c.), deve anche essere corrisposto il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare per la costruzione dell'acquedotto e devono essere risarciti gli eventuali danni, compresi quelli derivanti dalla intersecazione dei fondi. Gli è inoltre riconosciuto (articolo 1049, secondo comma) il diritto di esigere che, prima dell'inizio dei lavori di presa e di derivazione, gli sia pagato il valore dell'acqua che si chiede di dedurre, calcolato per una annualità. Verificandosi un mutamento nelle condizioni originarie, la servitù può essere soppressa su domanda dell'una o dell'altra parte (art. 1049, ultimo comma).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1050 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C.F. chiede
martedì 18/05/2021 - Puglia
“buongiorno.
volevo chiedere un parere circa la possibilità di avere acqua dal mio vicino. Abito da poco ed ho la residenza in una villetta in campagna con terreno circostante di 2000 mq di giardino. Non ho un pozzo artesiano e non sono collegato all'acquedotto il cui tronco dista da me c.ca 1 km ne’ ad alcun ente irrigazione regionale.
Il mio vicino ha un terreno uliveto con piccola casetta disabitata ed ha un pozzo artesiano che usa per innaffiare in continuo gli alberi di olivo ( c.ca 4 ore al giorno) e per uso domestico. ... La mia domanda è se posso (pagando tutto quello che c'è da pagare) obbligare il vicino a fornirmi l'acqua per uso domestico e per irrigare il mio giardino. Tengo a precisare che il mio vicino ha un pozzo (presumo) non domestico con una forte portata. Ho trovato in internet qualcosa che potrebbe andare bene per me che allego sotto.
Tra l’altro non so la normativa ma avendo io due miei confinanti che hanno già un pozzo artesiano uno a 5 metri dalla mia proprietà e l’altro a 50 metri non so neanche se sarebbe possibile per me a così breve distanza chiedere l’autorizzazione (se pur esosa) per un ulteriore pozzo artesiano, nel mio caso, domestico.
Se avete bisogno di altri dati posso inviarveli.

Consulenza legale i 24/05/2021
Le norme citate nel quesito, ossia gli artt. 1049 e 1050 c.c., relative alle ipotesi in cui è possibile chiedere la somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo, sono esattamente quelle a cui occorre fare riferimento per cercare di dare una soluzione al caso posto.
Si ritiene, innanzitutto, opportuno chiarire cosa il legislatore abbia voluto dire con l’espressione, contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1050 c.c., in cui è precisato “Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa”.

In realtà, tale parte della norma costituisce un corollario dell’art. 20 T.U. acque pubbliche (R.D. 11/12/1933 n. 1775), il quale tra l’altro dispone che “Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo”.
Viene, dunque, vietata la cessione di acque pubbliche senza il consenso della pubblica amministrazione, il che comporta che la servitù coattiva non può mai riguardare acque di cui il proprietario non abbia il pieno potere (le acque pubbliche, anche se utilizzate da un cittadino, restano pur sempre tali).
Per rendersi meglio conto di quali possano essere le ipotesi concrete a cui tale norma si riferisce, si ritiene utile richiamare il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, sentenza n. 17763 del 30.06.2008, avente ad oggetto un provvedimento di diniego di concessione di derivazione di acqua pubblica da un torrente.
Il caso in esame, dunque, poiché attiene ad acque prelevate da un pozzo artesiano, insistente su fondo di proprietà privata, non può senza alcun dubbio farsi rientrare nella fattispecie a cui fa riferimento l’ultima parte dell’art. 1050 c.c.

Chiarito ciò, aspetto su cui chi pone il quesito ha manifestato dei dubbi (facendo seguire il testo della disposizione da due punti interrogativi), si tratta adesso di stabilire se sussistono i presupposti per chiedere al vicino la somministrazione coattiva di acqua dal proprio pozzo.

Norma prioritariamente applicabile si ritiene che sia l’art. 1049 c.c., il quale fa proprio riferimento alla somministrazione di acqua ad un edificio, richiedendo quale condizione essenziale per la sua applicazione sia la vicinanza tra i due fondi e sia, soprattutto, la proprietà sulle acque da parte del proprietario del fondo servente.
Nessun dubbio può sussistere circa la vicinanza tra i due fondi, mentre per quanto concerne la seconda condizione, è stato evidenziato che sia l’art. 1049 c.c. che il successivo art. 1050 c.c. dovrebbero essere riletti tenendo conto dei nuovi indirizzi legislativi in materia di acque, e più precisamente alla luce della riforma attuata su tale materia nel 1994 con la L. 5.1.1994, n. 36, successivamente abrogata dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
Per effetto di tale riforma, infatti, e soprattutto in considerazione di quanto disposto dall’art. 167 del citato D.lgs. n. 152/2006, può affermarsi che deve ormai ritenersi abolita la proprietà privata sulle acque, con la conseguenza che il proprietario può utilizzare acque che sgorghino sul suo suolo o estrarle dal sottosuolo, ma in quantità limitata e soprattutto non può disporne né vendere a terzi (non è più possibile, dunque, che vi siano degli avanzi o esuberi da far utilizzare al fondo vicino).

In particolare, l’ultimo comma del suddetto art. 167 dispone che l’utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici resta disciplinata dall’art. 93, comma 2 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, in cui è detto che il proprietario di un fondo “ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo…” aggiungendo al secondo comma che “sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame”

Quanto appena detto si ritiene che possa già costituire una valida ragione per consentire al vicino di opporsi legittimamente alla richiesta di utilizzare l’acqua del pozzo di sua proprietà.
A ciò si aggiunga la seguente considerazione: l’art. 1049 c.c. prevede quale ulteriore presupposto per poter vantare il diritto alla costituzione coattiva della servitù di cui si discute “l’impossibilità per il titolare del fondo dominante di procurarsela senza eccessivo dispendio”.
Nel caso di specie non si dispone di alcun elemento da fornire in giudizio al fine di provare tale “eccessivo dispendio”, in quanto non è stato mai sperimentato se per usufruire di acqua dal proprio fondo sia necessario realizzare necessariamente un pozzo artesiano o se sia sufficiente un pozzo tradizionale (sicuramente molto meno esoso).

Le superiori considerazioni, pertanto, sconsigliano di avanzare alcuna proposta in tal senso al vicino e, più che mai, di intraprendere contro il medesimo un giudizio volto alla costituzione di una servitù coattiva di tale tipo.