(massima n. 1)
L'apparenza della servitù, necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessità che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché la apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera nel suo complesso e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne — non avendo una intrinseca rilevanza espressiva — sono necessariamente non apparenti. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza del merito che, avendo riguardo alla peculiarità di un condotto fognario, necessariamente interrato, aveva considerato che la presenza dell'opera, anche se non visibile nel suo complesso, doveva ritenersi percettibile in occasione delle operazioni di espurgo del canale di scarico che i proprietari del fondo servente — alla cui fogna era stata allacciata quella del fondo confinante — dovevano necessariamente effettuare con cadenze periodiche e continuative).