Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo(1), salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3).
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo(1), salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 8434/2020
Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini.Cass. civ. n. 28258/2019
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/06/2016).Cass. civ. n. 11883/2019
In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l'inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell'opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell'appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l'appunto, con il completamento dell'opera in virtù di accessione, ex art. 934 c.c.. (Rigetta, Corte d'appello Perugia, 28 giugno 2016).Cass. civ. n. 29457/2018
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).Cass. civ. n. 27412/2018
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'art. 2033 c.c.(Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2014).Cass. civ. n. 3873/2018
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”.Cass. civ. n. 9769/2016
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c..Cass. civ. n. 11742/2013
L'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno, costituendo invece la manifestazione di volontà acquisitiva del medesimo proprietario condizione per l'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, cod. civ.Cass. civ. n. 14791/2009
Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali; ne consegue che un manufatto costruito su suolo apparentemente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino".Cass. civ. n. 24679/2006
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione — in forza del quale l'opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietarío dello stesso — il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, non costituisca, su di essi, un diritto di superficie a favore proprio o di terzi.Cass. civ. n. 23798/2006
La realizzazione senza titolo di opere e manufatti di natura privata su terreno altrui, pur se conformi agli strumenti urbanistici ed autorizzati dall'autorità comunale, è disciplinata non dalla regola dell'occupazione appropriativa, ma dalla specifica disposizione dell'art. 934 c.c. che, ponendo il principio dell'accessione, stabilisce che la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza attribuire rilevanza alcuna alla sua consistenza o alla sua destinazione né alla coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità, conseguendo da ciò che la costruzione su fondo altrui di opere e manufatti appartenenti a privato (nella specie, un condominio), pur in attuazione di un piano particolareggiato, ma in assenza di provvedimenti di esproprio o asservimento, configura un fatto illecito di natura permanente, che obbliga al risarcimento del danno non già il Comune che ha dato luogo all'occupazione (tenuto all'indennizzo relativo), ma l'autore dell'illegittima detenzione del bene dopo la scadenza del periodo di occupazione, per non aver consentito al proprietario il pieno ed esclusivo godimento del fondo.Cass. civ. n. 13215/2006
Il proprietario del suolo su cui il terzo abbia eseguito, con materiali propri, una costruzione, acquista ipso iure la proprietà della stessa al momento e per effetto della sua incorporazione, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà, che invece è richiesta per evitare l'acquisto, nel caso in cui egli, avvalendosi dello ius tollendi, ne pretenda la rimozione.Cass. civ. n. 6078/2002
Secondo il principio generale dell'accessione disciplinato dall'art. 634 (recte: 934 - n.d.r.) c.c., le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate ipso iure dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; l'operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un'altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (nella specie, testamento).Cass. civ. n. 2487/2000
La costruzione di un edificio da parte dei soci di una società in nome collettivo su di un terreno di proprietà di quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 934 c.c., l'acquisizione della proprietà dell'intero edificio da parte dell'ente (sia stato l'immobile costruito con denaro della società, ovvero dei soci, ipotesi, quest'ultima, legittimamente inquadrabile nell'istituto del conferimento sociale), che lo acquisisce al suo patrimonio, destinandolo al perseguimento degli scopi sociali ed alla garanzia dei propri debiti. Tale destinazione esclude, pertanto, che i singoli soci possano utilizzare il bene per fini personali, se non previo consenso di tutti i soci, ex artt. 2256, 2293 c.c., nel qual caso il socio, utilizzando il bene, non ne consegue il possesso, bensì la semplice detenzione, così che la (eventuale) trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso - potrà avvenire, in favore del socio, solo per effetto di un atto di interversione, senza che si possa, peraltro, legittimamente configurare in tali termini il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri soci.Cass. civ. n. 11120/1997
Per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.) la costruzione su suolo comune è anch'essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substantiam (art. 1350 c.c.); pertanto, per l'attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari dell'area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano; sia il relativo accordo verbale; sia il proporzionale diverso contributo alle spese.Cass. civ. n. 3675/1996
La disciplina dell'accessione contenuta nell'art. 934 c.c. si riferisce solo alle costruzioni (o piantagioni) su terreno altrui e non anche alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari sul terreno comune, per le quali debbono ritenersi, invece, applicabili le norme sul condominio ed, in particolare, la disposizione dell'art. 1120 c.c., che vieta, tra l'altro, le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento di altri condomini, a meno che non vi sia il consenso di questi, nella forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la costituzione di diritti reali su beni immobili.Cass. civ. n. 3714/1994
Allorquando più soggetti, singolarmente proprietari in via esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare su tali aree accorpate una costruzione, sia pure concepita e progettata in modo unitario, ciascuno di essi diventa proprietario, parimenti in via esclusiva per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), della parte di edificio che viene ad insistere in proiezione verticale sull'area a lui appartenente (sempre che non intervengano delle convenzioni, rivestite della forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 1350 c.c., atte a modificare la situazione giuridica prodottasi per effetto dell'indicato principio), con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste al servizio dell'intero fabbricato, (es. scale, androne, impianto di riscaldamento ecc.) rientrano per accessione, in tutto o in parte a seconda dello loro collocazione, nella proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro dominus soli, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, che comporta l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.Cass. civ. n. 5985/1993
Posto che in virtù del principio dell'accessione (art. 934 c.c.) l'automatico acquisto della proprietà degli edifici costruiti sul suolo da parte del proprietario di questo è impedito, oltre che dalle eccezioni di cui agli artt. 935-938 c.c., solo da un diverso regolamento convenzionale o dalla legge (come nei casi dell'enfiteuta e dell'usufruttuario), non si sottrae a detto principio la costruzione occupante in parte l'area soggetta a regime di comunione ed in parte un fondo attiguo in proprietà esclusiva di uno dei comunisti.Cass. civ. n. 8919/1991
Con riguardo al suolo sottostante alla falda di un tetto, deve escludersi la possibilità di presumerne l'appartenenza al proprietario del fabbricato, considerando che per detto elemento accessorio ed esterno della costruzione non trovano applicazione le regole poste in tema di accessione dagli artt. 934 e ss. c.c.Cass. civ. n. 3933/1989
Nell'ipotesi di distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per mancanza dell'oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull'area di risulta in ragione dell'entità della quota a ciascuno di essi appartenente sull'edificio distrutto, con la conseguenza che, in caso di ricostruzione dell'edificio, anche se di volumetria superiore a quella del precedente (nella specie, per realizzazione di una sopraelevazione), per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di esso corrispondente a quella spettantegli sul fondo, a meno che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di accordo tra le parti.Cass. civ. n. 1955/1989
L'istituto dell'accessione e le norme che lo disciplinano (artt. 934 e ss. c.c.) sono applicabili solo nel caso in cui vi sia incorporazione, congiunzione o, quanto meno, aderenza tra l'opera realizzata ed il suolo, per cui la prima diventa accessoria del secondo e quindi appartiene al proprietario di quest'ultimo anche se realizzata da terzi, e pertanto non si realizza l'ipotesi di accessione nel caso in cui un terzo, costituendo un balcone nell'immobile di sua proprietà invada lo spazio aereo sovrastante l'altrui suolo e crei su di esso una arbitraria veduta, vertendosi in tal caso in tema, rispettivamente, di violazione dell'art. 840 c.c. e di costituzione abusiva di una servitù, reprimibile con l'actio negatoria servitutis.Cass. civ. n. 3103/1987
Il principio dell'accessione, sia in base all'art. 934 del vigente codice civile, sia in base all'art. 446 del codice civile del 1865, opera ipso iure al momento in cui la piantagione, costruzione od opera si incorpora al suolo, sicchè la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa. Diversamente la cosiddetta accessione invertita, in base alla quale a colui che abbia in buona fede occupato con un proprio edificio una parte del suolo del vicino può essere attribuita, a determinate condizioni, la proprietà del terreno occupato (art. 938 del codice civile vigente e art. 452 del codice civile del 1865), non opera mai automaticamente, ma — salvo l'effetto della volontà delle parti interessate — è sempre pronunciata dal giudice, il quale, controllato il concorso delle necessarie condizioni di legge, emette sul punto sentenza di natura costitutiva.Cass. civ. n. 4569/1985
La disciplina dell'art. 938 c.c. (sulla cosiddetta accessione invertita) trova applicazione nell'ipotesi in cui la costruzione dell'edificio abbia comportato l'occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietà di altri, non anche nell'ipotesi in cui lo sconfinamento investa un fondo comune del costruttore e di terzi, nel qual caso va applicata la disciplina in tema di comunione, ed in ispecie la norma sui limiti dell'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), la quale è violata allorché uno dei comunisti attragga nella propria esclusiva sfera giuridica il bene comune o parte di esso.Cass. civ. n. 5511/1984
Allorquando la costruzione di un muro viene eseguita su due adiacenti strisce di terreno, ciascuna di proprietà esclusiva di un distinto soggetto, deve ritenersi che, a norma dell'art. 934 c.c. (il quale statuisce il principio dell'accessione), ognuno di tali soggetti acquisti la proprietà della sola parte di muro costruito sul proprio terreno, in quanto in detta ipotesi — in mancanza di un atto di costituzione in forma scritta (art. 1350 n. 3 c.c.) — non si realizza la comunione incidentale del muro, mancando di questa i requisiti necessari, quali la indivisibilità funzionale dell'opus e la univoca destinazione delle cose di proprietà esclusiva a proprietà comune.Cass. civ. n. 3479/1978
La costruzione eseguita dal comproprietario, sul fondo comune, diviene, per accessione (art. 934 c.c.), di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, restando esclusa l'applicabilità degli artt. 936 e ss. c.c., che riguardano la diversa ipotesi di opere eseguite da un terzo.Cass. civ. n. 3125/1973
A norma dell'art. 934 c.c. la costruzione di un edificio su suolo comune rende i comproprietari del suolo comproprietari in comunione anche dell'edificio, sicché per ottenere il frazionamento dell'edificio essi debbono procedere a un atto di divisione. Altrimenti, perché i comproprietari del suolo acquistino subito la proprietà solitaria e distinta della rispettiva porzione di fabbricato, occorre un atto in base al quale possa rimanere escluso il verificarsi dell'accessione del fabbricato al suolo comune. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto incensurabile il giudizio della corte di merito che, in difetto di un atto consimile, aveva ravvisato, a fini fiscali, un negozio di divisione in quello – dalle parti denominato «conferma di appalto e ricognizione di frazionamento» – con cui i condomini, eseguita la costruzione avevano reciprocamente riconosciuto determinate le porzioni di fabbricato a ciascuno spettanti).Cass. civ. n. 2532/1973
L'accessione è un modo originario di acquisto a favore di chi è già proprietario e gli effetti di essa non possono essere invocati nell'ambito di rapporti giuridici conseguenti a modi di acquisto derivativi. (Nella specie, i giudici di appello avevano affermato che il promittente acquirente di un appartamento costruito al quinto piano di un edificio e dell'area ad esso soprastante, diveniva proprietario, per effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della sua domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, anche del sesto piano costruito sull'anzidetta area dal promittente venditore, per diritto di accessione, salvo il diritto di credito del costruttore per i materiali impiegati nella costruzione).
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