(massima n. 1)
La disciplina dell'art. 938 c.c. (sulla cosiddetta accessione invertita) trova applicazione nell'ipotesi in cui la costruzione dell'edificio abbia comportato l'occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietā di altri, non anche nell'ipotesi in cui lo sconfinamento investa un fondo comune del costruttore e di terzi, nel qual caso va applicata la disciplina in tema di comunione, ed in ispecie la norma sui limiti dell'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), la quale č violata allorché uno dei comunisti attragga nella propria esclusiva sfera giuridica il bene comune o parte di esso.