(massima n. 1)
Il principio di accessione di cui agli articoli 840 e 934 cod. civ. opera come modo di acquisto a titolo originario della proprietą dal momento dell'incorporazione alla cosa principale con prioritą rispetto all'usucapione quando il manufatto realizzato sotto, o sopra il suolo, sia ab origine nel possesso del soggetto proprietario del suolo medesimo, risultando ammissibile, invece, il modo di acquisto a titolo originario dell'usucapione quando il manufatto, dotato di una propria autonomia sotto il profilo materiale, funzionale ed economico, sia invece dal momento della sua realizzazione nel possesso uti dominus per il tempo necessario di un soggetto diverso dal proprietario del suolo.