(massima n. 2)
In materia di tutela del possesso, ai fini della esperibilità tra privati dell'azione di spoglio o di manutenzione nel possesso di beni demaniali (art. 1145, secondo e terzo comma, c.c.), occorre pur sempre che ricorrano in concreto gli estremi soggettivi, oggettivi e temporali, previsti in via generale dagli artt. 1168 e 1170 c.c.; ne consegue che è nuova, e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di reintegrazione nel possesso di un bene demaniale che soltanto in grado di appello introduca per la prima volta nel giudizio uno dei suddetti elementi (nella specie, il carattere abusivo dell'occupazione).