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Articolo 2912 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Estensione del pignoramento

Dispositivo dell'art. 2912 Codice Civile

Il pignoramento(1) [491, 513 c.p.c.] comprende gli accessori, le pertinenze [818] e i frutti della cosa pignorata [2865].

Note

(1) Il pignoramento costituisce il primo passo nel complesso procedimento di esecuzione forzata: ai sensi dell'art. 491 c.p.c. si pone in essere l'atto tramite il quale si indicano i beni assoggettati all'azione esecutiva.

Ratio Legis

La norma in commento sancisce l'effetto estensivo del pignoramento, che non discende dall'esecuzione in sè ma dall'intrinseca natura del bene il quale deve essere sottoposto alla procedura nella sua integrità.

Spiegazione dell'art. 2912 Codice Civile

Estensione del pignoramento

Il vincolo sui beni si estende ai frutti, agli accessori e alle per­tinenze della cosa pignorata (v. art. 818, primo comma), a tutte quelle «uti­lità» della cosa stessa che ne completano il valore economico.

Rispetto ai frutti è da segnalare la tendenza del legislatore ad ac­cantonare quale mezzo di soddisfazione dei creditori anche le utilità ricavabili dal bene dopo il pignoramento : sono inclusi nell'espropria­zione, infatti, i frutti naturali ancora pendenti e i frutti civili non an­cora conseguiti. Questo fenomeno viene definito come « immobiliz­zazione dei frutti » (art. 559 cod. proc. civ.) e costituisce uno degli effetti più tipici del pignoramento, inteso come vincolo sui beni del debitore, predisposto al fine di assicurare il soddisfacimento coattivo delle ragioni creditorie.


Pignoramento delle accessioni

Non solo il creditore ipotecario in virtù dell'art. 2811, ma anche il creditore chirografario può estendere la propria azione esecutiva sui miglioramenti, sulle costruzioni e sulle altre accessioni. L’articolo parla genericamente di accessori della cosa pignorata, accanto alle pertinenze e ai frutti. È comunque da tenere presente quanto segue: a) l'esecuzione avente per oggetto il fondo comprende anche le piantagioni, le quali costituiscono un elemento integrante del fondo stesso (art. 934) ; b) rispetto alle costruzioni occorre por mente alla loro auto­nomia economica e giuridica. Nel caso in cui esse abbiano tale autonomia possono formare oggetto di una esecuzione immobiliare, distinta da quella sul suolo, salva contraria indicazione contenuta nel precetto. Rispetto, poi, alle ipotesi contemplate agli articoli 935, 936 cod. civ., se il proprietario dei materiali non chiede la separazione dell'opera o della costruzione, giusta l'art. 935, ovvero la separazione stessa non possa effettuarsi senza danno all'opera costruita, i creditori del costruttore (proprietario dei materiali) potranno fare l'esecuzione solamente sul prezzo , i creditori del proprietario medesimo, poi, potranno essere te­nuti a rimuovere le soprastrutture giusta l'art. 936 cod. civ., e solo in seguito potranno procedere all'esecuzione dei materiali ricavati.


Pignoramento delle pertinenze

Rispetto alle pertinenze, il nuovo disposto formula espressa mente un’estensione, già accolta dalla dottrina e dalla pratica, e che discende logicamente dalla stessa natura della pertinenza, in quanto cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. In tale nozione rientrano i c. d. immobili per destinazione, la cui categoria non è più conosciuta dal nuovo codice civile. Vige, comunque, il limite stabilito dall’ art. 525 del c.p.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2912 Codice Civile

Cass. civ. n. 8998/2023

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione del bene pignorato stipulato (prima o dopo il pignoramento) da parte del terzo detentore è opponibile al creditore pignorante, ai creditori intervenuti, al custode giudiziario e all'aggiudicatario negli stessi limiti in cui gli è opponibile il titolo della detenzione vantata dal terzo, sicché, fermo restando il diritto di quest'ultimo alla percezione dei canoni derivanti dal suddetto contratto, egli è in ogni caso obbligato, dal momento del pignoramento, a versare al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene, a titolo di canone di locazione (ove a tale titolo, a sua volta, detenga il bene in forza di contratto stipulato con il proprietario debitore esecutato) ovvero di indennità per l'occupazione "sine titulo" (ove non vanti alcun titolo opponibile), trattandosi di frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c..

Cass. civ. n. 35876/2022

Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.

Cass. civ. n. 17811/2021

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015).

Cass. civ. n. 15308/2019

Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.

Cass. civ. n. 17041/2018

In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo.

Cass. civ. n. 869/2015

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.)

Cass. civ. n. 11272/2014

La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell'espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 cod. civ.

Cass. civ. n. 4378/2012

In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 26841/2011

L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c.

Cass. civ. n. 8298/2011

In tema di esecuzione, quando sia autorizzata l'occupazione dell'immobile pignorato da parte di uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari resta estraneo alla procedura esecutiva; ne consegue che il pignoramento dell'immobile in comproprietà non determina l'estensione del vincolo, ai sensi dell'art. 2912 c.c.. anche sull'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri, poiché detta indennità non può essere considerata un frutto dell'immobile pignorato, essendo, invece, un indennizzo finalizzato a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.

Cass. civ. n. 3359/2011

In tema di pignoramento immobiliare, la corte che sia legata alla "res" principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l'immobile oggetto di espropriazione costituisce con questo una "unicum" inscindibile, sicché deve ritenersi compresa nell'atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione. (Principio espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 267/2011

Tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell'art. 2912 c.c., rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la ritardata riconsegna dell'immobile.

Cass. civ. n. 14863/2000

L'identificazione del bene pignorato, in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa, non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c., in virtù del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere la suddetta estensione. Pertanto, anche il terreno che circonda un edificio pignorato, ancorché non esplicitamente indicato, in concrete circostanze può essere considerato come una cosa unica con lo stesso bene pignorato, al pari delle costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o di pertinenza con il bene principale sottoposto ad esecuzione.

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Vincenzo S. chiede
mercoledì 16/08/2017 - Sicilia
“Salve,
recentemente mi sono aggiudicato l'immobile di un hotel.
L'hotel è fornito di un gruppo elettrogeno per il continuo funzionamento in caso di mancanza di energia elettrica. Considerando che la struttura e' dotata di cucina con celle frigo e impianto di antincendio con idranti e vasca esclusiva.
La mia domanda, il suddetto gruppo elettrogeno fa parte dell'impianto dell'immobile e quindi pignorato oppure non fa parte dell'impianto quindi bisogna restituirlo al proprietario?
Se possibile gradirei anche sapere se gli split dell'aria condizionata, gli accessori avvitati con tasselli alle piastrelle dei bagni (portatovagliette, portasapone, box doccia, asciugacapelli attaccati a muro) fanno parte dell'impianto quindi pignorati oppure devo restituirli al vecchio proprietario?
Grazie”
Consulenza legale i 24/08/2017
Solitamente per conoscere l'estensione del pignoramento, ed in particolare i beni mobili che restano esclusi dalla procedura espropriativa, occorre far riferimento alla perizia di stima alla base dell’asta giudiziaria ed al decreto che dispone il trasferimento, i quali espressamente dovrebbero disporre al riguardo.
Se ivi nulla è disposto, allora la disamina dovrà partire dall’art. 2912 c.c. il quale prevede che “il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata”, norma che chiaramente si riferisce anche ai beni mobili che possano rientrare in tale definizione.

Costituiscono pertinenza dell’immobile, ai sensi dell’art 817 c.c., le cose destinate in modo durevole a suo servizio od ornamento, che siano funzionalmente legate all’immobile di modo che la divisione ne farebbe perdere in modo rilevante la possibilità di autonoma valutazione economica.
Sebbene non esista una specifica nozione di “accessori”, devono ritenersi compresi nella dizione anche le cosiddette “pertinenze improprie”, le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ma temporaneo.

Non possono, invece, essere considerate né pertinenze né accessori, gli arredi, che in base al disposto dell’art. 556 c.p.c., sono esclusi dal pignoramento immobiliare e devono costituire oggetto di autonomo provvedimento di espropriazione.

Se dunque il pignoramento immobiliare comprende tutti i beni mobili che hanno natura pertinenziale nel senso che siano funzionalmente legati ad esso, nonché i beni mobili non suscettibili di autonoma valutazione economica, allora certamente sia l’impianto di aria condizionata, sia gli splits, il gruppo elettrogeno a supporto del sistema elettrico ed il box doccia, sono da considerarsi pertinenze dell’immobile e quindi oggetto del trasferimento (ex pluribus Cass. n. 23754/2007).

Invece, gli elementi nei bagni (portatovagliette, portasapone, asciugacapelli) sono in realtà arredi e suppellettili, fissati stabilmente al muro solo per la maggior comodità del debitore, che non dovrebbero ritenersi ricompresi nel pignoramento e dovrebbero già essere stati asportati dal debitore.

Occorrerebbe, dunque, rivolgersi al custode nominato per la procedura, affinché provveda alla liberazione effettiva dell’immobile secondo quanto dispone l’art. 560 c.p,c., anche se è evidente che lo scarso valore economico dei suddetti, induce a pensare che il debitore abbia abbandonato queste cose e quindi non avrà mai alcun interesse a richiederne la restituzione.