(massima n. 1)
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietą del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietą superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c..