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Articolo 624 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione per opposizione all'esecuzione

Dispositivo dell'art. 624 Codice di procedura civile

(1)Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi (2), sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [disp. att. 86] (3).

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma(4).

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618.

Note

(1) Questo articolo è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Nel caso di opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt.615 e 619 c.p.c., il giudice ha la facoltà discrezionale di disporre la sospensione del processo esecutivo qualora ritenga che sussistano gravi motivi che devono intendersi, secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, quali valide ragioni giustificative del provvedimento di sospensione.
Il primo comma analizzato, pertanto, indica l'ipotesi di sospensione discrezionale. Inoltre, si precisa che la sua attuale formulazione fa sì che anche il giudice dell'opposizione al precetto possa decidere se accogliere o meno l'istanza di sospensione proposta.
(3) Come previsto espressamente dalla norma, il giudice potrebbe anche decidere di disporre la sospensione ponendo a carico del debitore o del terzo istante l'obbligo di corrispondere il pagamento di una cauzione. La cauzione risponde alla funzione di assicurare l'eventuale risarcimento del danno che il creditore può subire per effetto della sospensione. Spetta pertanto al giudice dell'esecuzione il compito di valutare l'opportunità del rilascio della cauzione, che dovrà basare la sua decisione considerando l'apparente fondatezza dei motivi a sostegno dell'opposizione.
(4) Il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione assume la forma dell'ordinanza, la quale può prevedere una sospensione della distribuzione totale se è relativa all'intera somma da ripartire o, diversamente, parziale quando è limitata alle somme oggetto di contestazione. In quest'ultima ipotesi, la distribuzione potrà avvenire limitatamente alle somme per le quali non è sorta alcuna controversia.

Spiegazione dell'art. 624 Codice di procedura civile

La disciplina della sospensione dell'esecuzione a seguito della proposizione delle opposizioni esecutive è stata integralmente ridisegnata a seguito delle recenti riforme del processo civile.
Una delle principali novità è quella relativa alla reclamabilità del provvedimentodi sospensione, fondata sul presupposto che con il reclamo sia possibile garantire l'intervento di un giudice diverso da quello che ha già provveduto sul punto, evitando ogni pregiudizio da prevenzione.

Il reclamo è proponibile solo avverso le ordinanze, di accoglimento o di rigetto dell'istanza, emesse all'esito dell'udienza di comparizione delle parti prevista all’art. 616 del c.p.c., mentre non lo è avverso il decreto con cui, ex art. 625 del c.p.c., è disposta la sospensione dell'esecuzione in caso d'urgenza (in questo secondo casp sarà necessario attendere l'udienza di comparizione fissata con il decreto e il provvedimento di conferma, revoca o modifica del decreto stesso, avverso il quale sarà esperibile il reclamo).

I problemi che, relativamente alla norma in esame, la dottrina è stata chiamata ad affrontare attengono::
1) all'ammissibilità del reclamo anche contro il provvedimento di sospensione ex art. 618 del c.p.c.;
2) alla possibilità di considerare la sospensione un provvedimento cautelare, soggetto come tale alla disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.

Per quanto concerne il primo problema, va osservato che il nuovo primo comma dell’art. 624 non menziona la sospensione ex art. 618 tra i casi in cui è ammesso il reclamo.
Tuttavia, l'accertata equiparazione del provvedimento di sospensione di cui all'art. 618 con quelli previsti dall'art. 624 deve indurre a ritenere identico anche il regime dei controlli, in particolare modo del reclamo.

Relativamente al secondo problema, invece, va detto che non è espressamente stabilito se alla sospensione dell'esecuzione si applichino o meno tutte le disposizioni previste dagli artt. 669 bis ss.
A tal proposito è stato osservato che il richiamo al solo art. 669 terdecies del c.p.c. sembrerebbe essere chiaro indice dell'intenzione del legislatore di non voler assimilare l'ordinanza di sospensione ai provvedimenti cautelari.
Con riguardo alla sospensione disposta in pendenza di opposizione a precetto, invece, è stato affermato che, trattandosi di un giudizio di merito a cognizione piena che segue le normali regole, non si vede perché non si possa applicare l'[[ 669tercpc]], essendo ben possibile che per effetto della semplice notifica del precetto il debitore subisca un grave pregiudizio, ogniqualvolta il diritto di procedere ad esecuzione forzata sia venuto meno (ad esempio, è sufficiente pensare all'ipotesi in cui il debitore esecutato abbia già pagato la somma precettata e sia in possesso della relativa quietanza).

La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma che si esamina può essere invocata sulla base del presunto venir meno della pretesa del creditore procedente ovvero in relazione a questioni di puro diritto.
In ogni caso, la soluzione che il giudice dell'esecuzione deciderà di adottare non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento.
Alle parti, infatti, deve essere data la possibilità di impugnare l'ordinanza di sospensione, controllabile attraverso il criterio della serietà delle questioni sollevate.

Quanto alla locuzione “gravi motivi” contenuta nella norma in esame, si ritiene che in forza della stessa possa riconoscersi al giudice il compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell'opposizione proposta.
Parte della dottrina, tuttavia, ritiene necessaria anche la considerazione bilanciata del danno che potrebbe subire il creditore procedente nel caso di arresto dell'esecuzione e di quello che il debitore, di contro, subirebbe dalla prosecuzione dell'esecuzione.
Pertanto, se è vero che la valutazione del periculum non può non giocare un ruolo importante nella concessione o meno dell'ordinanza di sospensione, l'esame del fumus dell'opposizione finisce per diventare indispensabile, in quanto è solo se l'opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore con quello del creditore.
Solo la fondatezza nel merito dell'opposizione consente di ritenere contra ius l'attività esecutiva e di qualificare come temuto danno ingiusto quell'aggressione al patrimonio del debitore, che altrimenti sarebbe la lecita essenza dell'esecuzione coattiva.

La dottrina, inoltre, ha osservato che la locuzione “gravi motivi”, qui contenuta, non va letta in termini analoghi alla medesima espressione di cui all' art. 615, in relazione all'opposizione al precetto. Infatti, nel caso di sospensione concessa in pendenza di opposizione all'esecuzione vanno privilegiate le ragioni del debitore, mentre nel caso dell'opposizione al precetto vanno tenute in maggior considerazione le ragioni del creditore a pignorare alcuni beni del debitore.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento di sospensione, va detto che lo stesso non è in grado di anticipare la tutela conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione, cui è collegata la liberazione dei beni dal pignoramento.
Con ciò vuol dirsi che, siccome la sospensione dell'esecuzione impedisce la prosecuzione del processo, ma non elimina il vincolo di destinazione sui beni del debitore, può ritenersi che essa abbia contenuto meramente conservativo, essendo finalizzata unicamente a garantire la fruttuosità della futura sentenza resa all'esito dell'opposizione esecutiva.

L'istruzione della causa di opposizione non segue necessariamente l'udienza di comparizione; infatti, può accadere che l'opponente, conseguito un provvedimento di sospensione non più reclamabile (o confermato in sede di reclamo), preferisca rinunciare alla prosecuzione del giudizio di merito ed opti per l'estinzione del processo esecutivo, avvalendosi del complesso meccanismo delineato dal terzo comma dell'art. 624, come introdotto dall'art. 18, 1° co., lett. b), L. n. 52/2006 ed oggi emendato in occasione della recente riforma del processo civile dall'art. 49, 3° co., L. 18.6.2009, n. 69.

Il legislatore del 2009 ha sancito che oggetto del provvedimento di estinzione non è più il pignoramento, ma il processo esecutivo vero e proprio.
Non viene più fatta menzione della sua possibile autorità in altri e diversi processi tra le stesse parti, e scompare anche il riferimento alla salvezza degli atti compiuti, venendo al contrario espressamente stabilito che il giudice, con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento (in realtà quest’ultima precisazione appare superflua, in quanto, trattandosi di un'ipotesi di estinzione dell'esecuzione, trova immediata ed automatica applicazione l' art. 632 del c.p.c., per il quale in caso di estinzione del processo è sempre disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento).

La circostanza che la concessione del provvedimento di sospensione unitamente alla mancata prosecuzione del giudizio di opposizione obbliga il giudice a dichiarare l'estinzione dell'esecuzione fa sorgere, poi, un ulteriore problema, giacché ci si chiede cosa accada laddove il bene pignorato e fatto oggetto dell'opposizione esecutiva sia stato pignorato in via successiva da altri creditori ovvero allorchè nel processo esecutivo in cui si è sviluppato l'incidente cognitivo di cui agli artt. 615 ss. siano intervenuti altri creditori muniti di titolo.
Non vi è dubbio che l'effetto indipendente che produce il pignoramento successivo impedisce che l'estinzione disposta dall'art. 624 faccia venir meno l'intero processo.
Più controverso è il caso della sorte del processo esecutivo nell'ipotesi in cui siano intervenuti altri creditori muniti di titolo; a tal proposito è stato osservato che “l'arresto del potere del creditore procedente coincide con l'arresto del potere dei creditori muniti di titolo ... quando il processo è stato invalidamente iniziato”.
Pertanto, qualora, in accoglimento dell'istanza inserita all'interno del ricorso in opposizione, il giudice abbia disposto la sospensione del processo esecutivo, riconoscendo l'illegittimità dell'aggressione esecutiva posta in essere dal creditore procedente, tale provvedimento comporterà l'arresto dell'intero processo, senza possibilità per i creditori titolati di poter compiere atti di impulso della procedura.

Massime relative all'art. 624 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30744/2019

In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).

Cass. civ. n. 25411/2019

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.

Cass. civ. n. 7043/2017

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009) si produce anche in caso di estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto.

Cass. civ. n. 27187/2016

In tema di esecuzione forzata, quando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva sia rigettata ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e, con separato ma contestuale provvedimento, il giudice provveda alla assegnazione delle somme pignorate, il rimedio esperibile avverso quest’ultimo non è la sua impugnazione, ma il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in considerazione della unità logico-giuridica dei due provvedimenti emessi.

Cass. civ. n. 19572/2015

In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso.

Cass. civ. n. 7364/2015

Il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 c.p.c., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 c.p.c., sono tenute ad instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma.

Cass. civ. n. 3074/2013

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, c.p.c. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio.

Cass. civ. n. 17791/2011

L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto.

Cass. civ. n. 15965/2011

In tema di esecuzione forzata, tutti gli eventi che si concretano nella sospensione o negazione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o nella sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione o nella negazione del diritto di procedere all'esecuzione, impongono la sospensione in via conseguenziale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che il "debitor debitoris" non chieda che esso continui a svolgersi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in ragione della sopravvenuta, pur in assenza di sospensione ex art. 624 c.p.c., sentenza di definizione, in primo grado, del giudizio di opposizione all'esecuzione che aveva negato la pretesa esecutiva sulla cui base il credito del debitore verso il terzo era stato pignorato).

Cass. civ. n. 11243/2010

È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).

Cass. civ. n. 22488/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del D.L. n.35 del 2005, convertito nella L. n.80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata.

Cass. civ. n. 22486/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n. 52 del 2006, accolga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un'opposizione all'esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria.

Cass. civ. n. 7537/2009

Gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti. (Nella specie, rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che la sospensione dell'esecuzione del rilascio di un fondo agrario, iniziata in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non poteva estendere i suoi effetti alla successiva esecuzione intrapresa sulla scorta della sentenza esecutiva di appello).

Cass. civ. n. 6048/2009

Nel regime di cui all'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito di un'opposizione all'esecuzione, atteso che l'ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 21860/2007

A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 c.p.c. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile ratione temporis - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 18539/2007

In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione; al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 c.p.c., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione.

Cass. civ. n. 418/2007

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, nè può essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione (nell'affermare tale principio, la S.C., adita in sede di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, ha disposto la prosecuzione del giudizio)

Cass. civ. n. 5368/2006

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 c.p.c., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d'appello e non la Corte di Cassazione e l'istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev'essere dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 405/2006

La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 7296/2003

Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.

Cass. civ. n. 6448/2003

Quando è proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o del processo esecutivo (art. 618 c.p.c.), con ordinanza impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 12970/2000

Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo — precedentemente disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. — appartiene al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. La relativa pronuncia, revocabile o modificabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non è soggetta a regolamento di competenza, né, in difetto del carattere della decisorietà, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.

La questione se competente a revocare la precedente sospensione dell'esecuzione forzata sia il giudice dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. o invece il giudice dell'esecuzione dello stesso tribunale attiene alla distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 10121/2000

La competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione.

Cass. civ. n. 1372/2000

In tema di procedimento di esecuzione, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento — avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata — un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (richiesto e) pronunciato prima del pignoramento stesso (nella specie, emesso in sede di opposizione a precetto) va considerato tamquam non esset, essendo del tutto inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta, in difetto di strumenti processuali tipici (attesa la impraticabilità dell'opposizione all'esecuzione ex secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che rende possibile la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c.), la richiesta di inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c.

Cass. civ. n. 2848/1998

Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.), e l'ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell'opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell'esecuzione è costituito dalla loro attuazione (art. 487 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7979/1997

Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lFo stesso è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 7413/1997

La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base del — presunto — venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi ratione praetii).

Cass. civ. n. 4604/1997

L'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione (ancorché in vista di questo) e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell'opposizione che non sia anche giudice dell'esecuzione. L'accoglimento dell'istanza impone, inoltre, al giudice che abbia disposto la sospensione, in vista o nella pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione, di assicurare il collegamento fra il provvedimento emesso e il giudizio di opposizione, al qual fine, ove quest'ultimo sia già iniziato, egli può assegnare alle parti un termine per coltivarlo, revocando la disposta sospensione, nel caso in cui esse non lo osservino.

Cass. civ. n. 2588/1994

Poiché a norma degli artt. 623 e 615 c.p.c. in collegamento con l'art. 615, secondo comma, stesso codice, legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8378/1993

L'ordinanza di sospensione del processo esecutivo prevista dall'art. 624 c.p.c., è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 487 dello stesso codice, e tale revoca può essere anche implicitamente contenuta in un successivo atto che inequivocabilmente riveli la volontà della revoca della sospensione, non desumibile dalla mera incompatibilità dell'atto medesimo con la precedente sospensione, richiedendosi che la revoca sia stata considerata dal giudice come il necessario presupposto dell'atto posto in essere. Ne consegue che il provvedimento di distribuzione della somma realizzata dalla conversione del pignoramento, emesso nonostante la sospensione della esecuzione, che, di per sé, non consente il compimento di ulteriori atti del processo esecutivo, non implica la revoca della sospensione quando non risulti, sia pure implicitamente, la necessità che questa preliminare revoca sia stata presa in considerazione dal giudice, sentite le parti.

Cass. civ. n. 4569/1993

Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, c.p.c.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.

Cass. civ. n. 1874/1993

Per effetto della parziale riforma in appello di sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, verificandosi un accoglimento della domanda in misura inferiore a quella riconosciuta con la pronunzia riformata, il processo esecutivo iniziato in base a quest'ultima, da un lato, è soggetto a sospensione parziale — in applicazione, per identità di ratio, di quanto disposto dall'art. 624, secondo comma c.p.c. per il caso delle controversie in sede di distribuzione del ricavato —, con riguardo alla realizzazione coattiva di quella parte del credito negata con la sentenza di appello, la quale, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., mentre preclude, per la medesima parte, gli ulteriori atti dell'esecuzione, non toglie vigore, fino al passaggio in giudicato, a quelli già compiuti; e, dall'altro lato — con riguardo, cioè, alla parte di credito riconosciuta anche in sede di gravame — può continuare a svolgersi sulla base del titolo esecutivo ormai costituito dalla stessa sentenza di appello.

Cass. civ. n. 8665/1991

Per lo svincolo della cauzione la cui prestazione sia stata disposta a seguito di sospensione del processo esecutivo nel caso di opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione anche quando il giudizio di opposizione sia stato instaurato davanti ad un diverso giudice.

Cass. civ. n. 6594/1991

La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento è stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.

Cass. civ. n. 9682/1990

In tema di espropriazione presso terzi, qualora all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo il debitore si costituisca e proponga opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore, ai sensi dell'art. 616 stesso codice, resta ferma la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, a pronunciarsi sull'istanza di sospensione, ancorché il detto giudice, ritenuta la competenza del tribunale a decidere sull'opposizione abbia rimesso le parti avanti a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 5495/1986

A differenza dell'opposizione a precetto cambiario anteriore all'inizio dell'esecuzione, che va proposta con citazione innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., ma con possibilità di chiedere — al presidente del tribunale od al pretore, allegando la citazione notificata — la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio in base all'art. 64 della legge cambiaria (salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 della stessa legge), tale opposizione, ove successiva all'inizio dell'esecuzione, va proposta in forza dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e allo stesso, prima dell'eventuale rimessione delle parti davanti al giudice competente, compete la decisione in ordine alla sospensione.

Cass. civ. n. 5998/1984

In pendenza di espropriazione forzata, in relazione alla quale il giudice dell'esecuzione abbia respinto l'istanza di sospensione, non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione, per sostenere che detto giudice aveva l'obbligo di concedere la sospensione, non avendo il potere di rilevare l'intervenuta estinzione di una causa pregiudiziale vertente sull'effettiva appartenenza dei beni pignorati, in quanto tale questione non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma il corretto esercizio di esse, anche in relazione alla competenza trattandosi di ripartizione dei compiti, nell'ambito dello stesso ordine giurisdizionale, fra giudice del processo di esecuzione e giudice del processo di cognizione.

Cass. civ. n. 5943/1984

I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 10, 11 e 12 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo Stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dato che l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare ex post la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 915/1971

In ipotesi che avverso una sentenza di condanna non munita di clausola di provvisoria esecuzione, ma notificata in forma esecutiva assieme al precetto, la parte intimata proponga per un verso appello, chiedendo al giudice di secondo grado declaratoria d'invalidità della sentenza impugnata come titolo per l'esecuzione forzata, per il motivo che la sentenza medesima pubblicata da meno di un anno, non le era stata mai notificata e, quindi, non era cominciato a decorrere il termine per la impugnazione, onde non poteva essere munita della formula esecutiva, e per altro verso opposizione all'esecuzione, a sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., competente ad emettere il provvedimento di sospensione del processo, ove concorrano gravi motivi, è il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.

Cass. civ. n. 2032/1967

Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprietà comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri, il giudice ordinario è privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 624 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maurizio S. chiede
mercoledì 27/09/2017 - Lazio
“Buon giorno,

Ho ricevuto un pignoramento mobiliare (denari nel mio conto corrente bancario) da Equitalia spa per accertamenti origine tributaria, il mio legale si è opposto all’esecuzione avvenuta dopo gli atti di pignoramento ed ha ottenuto dal giudice Civile (G.E.) la sospensiva e da pochi giorni è iniziata la fase di merito.

Se non sbaglio essendo la sospensiva ottenuta dopo l’avvio del pignoramento anziché prima, i miei beni sono stati paralizzati, e perciò non posso averne la disponibilità materiale, ovvero rimarranno in questo limbo fino alla sentenza del giudice, (vorrei dire una sorta di mimetizzato sequestro cautelativo e disparità della norma quando altresì avrei potuto averne la disponibilità dei beni se avessi ottenuto la sospensiva prima degli atti di pignoramento) .

Il quesito è: nell’ipotesi di una sentenza di primo grado a me totalmente favorevole, dove il giudice ritenga di annullare tale esecuzione, ma nel contempo Equitalia spa decida di Appellarsi in secondo grado, io potrò comunque rientrare nella disponibilità dei miei beni o in virtù dell’Appello di Equitalia spa i beni devono rimanere nelle mani della banca custode?

Ovvero Equitalia ha degli strumenti di legge per non rendere esecutiva nonostante la sentenza di primo grado a me favorevole la disponibilità dei miei beni, e quindi di notificare all ’istituto bancario custode che non deve restituirmi i denari appunto per l’appello intrapreso?

Nell’ipotesi che Equitalia abbia la possibilità di legge di inibire l’esecuzione della restituzione dei miei denari nonostante l’esito positivo della sentenza di primo grado, vale lo stesso procedimento anche nell’ipotesi di una mia vittoria in Appello ed Equitalia si appelli in Cassazione?

In attesa di comunicazioni a riguardo porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/10/2017
Il processo tributario è disciplinato in parte da regole proprie dettate per la subiecta materia dal d.lgs. 546/92, ed in parte dalle norme che regolano il processo civile, per gli aspetti ivi non espressamente disciplinati.
P
er quanto riguarda il procedimento esecutivo, l’unica norma dettata per la materia è l’art. 49 d.p.r. 602/73 che riconosce al “ruolo” la natura di titolo esecutivo, ed allo stesso tempo ribadisce che “il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione”.

Dunque anche il procedimento di opposizione, dopo che è iniziata l’esecuzione, è regolato dal codice di procedura civile, il quale prevede sostanzialmente due modalità attraverso le quali opporsi, a seconda della ragione posta a fondamento dello stesso:
  1. l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale il debitore può contestare il “se” dell’esecuzione, la legittimità dell’iscrizione a ruolo, il titolo a fondamento della pretesa erariale, oppure può contestarsi l’esistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. pagamento, prescrizione ecc.);
  2. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, con la quale il debitore può contestare il “come” dell’esecuzione, la correttezza formale del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella ed agli atti esecutivi.
Nell’ambito del procedimento di opposizione all’esecuzione iniziata prima dell’esecuzione, l’art. 615 c.p.c. prevede che il Giudice, qualora ricorrano gravi motivi, possa “sospendere l’efficacia esecutiva del titolo”.
L’art. 624 c.p.c., poi, riconosce che, se è proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e l'esecuzione sia già iniziata, concorrendo gravi motivi il giudice deve sospendere il processo esecutivo.

A prescindere però da quale tipo di sospensione vi sia stata nel caso concreto, sia che il pignoramento sia precedente ovvero successivo alla proposizione dell’opposizione, ad ogni modo esso resta efficace sino al termine del procedimento di merito.

Tale differenza non crea nessuna disparità, rispondendo semplicemente al contemperamento di interessi deciso dal legislatore “stante l'esigenza di conservare - durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito - gli atti esecutivi eventualmente compiuti prima del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo (nel senso, questa, di attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo), proprio al fine di non pregiudicare, nel rispetto di una bene intesa "parità delle armi" tra le parti, le possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela” (Corte Cost. del 4.12.2000).
La sospensione opera ex nunc, dal momento in cui viene ad essere pronunciata e non può retroagire, facendo perdere efficacia agli atti compiuti precedentemente.

Con riguardo all’efficacia delle sentenze di 1° grado, invece, l’art. 282 c.p.c. sancisce la immediata, sebbene provvisoria, efficacia della pronuncia e dunque, in caso di accoglimento dell’opposizione, verrà meno l’efficacia degli atti del processo esecutivo e lei potrà rientrare nella piena disponibilità dei suoi beni e del suo conto corrente.

Dopo la sentenza non vi è più un titolo esecutivo valido, e dunque non vi è motivo per il quale il pignoramento debba continuare a produrre effetti.
Se Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) vorrà, nelle more dell’instaurazione del giudizio di appello o di proposizione del ricorso per Cassazione, potrà proporre una misura cautelare, come ad esempio un sequestro volto a “congelare” i conti corrente od altri beni del debitore, ma non potrà far valere l'efficacia del pignoramento iniziato in virtù di un'esecuzione ritenuta dal Giudice ingiusta.

In alternativa, l'Agenzia delle Entrate potrà chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza di 1° grado.

Infatti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 546/92 “l'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Dunque se l’Agenzia delle Entrate vorrà nuovamente pignorare il suo conto corrente o comunque porre un vincolo d’indisponibilità sullo stesso, se soccombe nel giudizio di primo o di secondo grado, dovrà proporre una nuova istanza -in senso lato-, non potendosi più avvalere del pignoramento originario.