(massima n. 1)
A norma dell'art. 934 c.c. la costruzione di un edificio su suolo comune rende i comproprietari del suolo comproprietari in comunione anche dell'edificio, sicché per ottenere il frazionamento dell'edificio essi debbono procedere a un atto di divisione. Altrimenti, perché i comproprietari del suolo acquistino subito la proprietà solitaria e distinta della rispettiva porzione di fabbricato, occorre un atto in base al quale possa rimanere escluso il verificarsi dell'accessione del fabbricato al suolo comune. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto incensurabile il giudizio della corte di merito che, in difetto di un atto consimile, aveva ravvisato, a fini fiscali, un negozio di divisione in quello – dalle parti denominato «conferma di appalto e ricognizione di frazionamento» – con cui i condomini, eseguita la costruzione avevano reciprocamente riconosciuto determinate le porzioni di fabbricato a ciascuno spettanti).