(massima n. 1)
L'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontą di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno, costituendo invece la manifestazione di volontą acquisitiva del medesimo proprietario condizione per l'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennitą prevista dall'art. 936, secondo comma, cod. civ.