(massima n. 1)
Allorquando la costruzione di un muro viene eseguita su due adiacenti strisce di terreno, ciascuna di proprietà esclusiva di un distinto soggetto, deve ritenersi che, a norma dell'art. 934 c.c. (il quale statuisce il principio dell'accessione), ognuno di tali soggetti acquisti la proprietà della sola parte di muro costruito sul proprio terreno, in quanto in detta ipotesi — in mancanza di un atto di costituzione in forma scritta (art. 1350 n. 3 c.c.) — non si realizza la comunione incidentale del muro, mancando di questa i requisiti necessari, quali la indivisibilità funzionale dell'opus e la univoca destinazione delle cose di proprietà esclusiva a proprietà comune.