(massima n. 1)
Il proprietario del suolo su cui il terzo abbia eseguito, con materiali propri, una costruzione, acquista ipso iure la proprietā della stessa al momento e per effetto della sua incorporazione, senza necessitā di alcuna manifestazione di volontā, che invece č richiesta per evitare l'acquisto, nel caso in cui egli, avvalendosi dello ius tollendi, ne pretenda la rimozione.