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Articolo 672 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Spese per la prestazione del legato

Dispositivo dell'art. 672 Codice Civile

Le spese per la prestazione del legato(1) sono a carico dell'onerato(2) [662, 1196 c.c.].

Note

(1) Es. le spese per la consegna o per il recupero della cosa legata, quelle per l'acquisto in caso di legato di cosa altrui, ecc.
(2) E' consentito al testatore esprimere una volontà in senso contrario.

Ratio Legis

La norma si giustifica in forza di una presunta volontà del testatore in tal senso. La presunzione ammette prova contraria.

Spiegazione dell'art. 672 Codice Civile

L’articolo in esame riproduce la norma posta dall’art. #877# comma 1 del vecchio codice del 1865, con la soppressione della qualifica “necessarie”, che ivi era aggiunta al termine “spese”, qualifica che è stata ritenuta pleonastica.
Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nel capoverso di detto art. #877#, la quale, al momento della redazione dell’attuale codice, apparve contrastante con l’art. 66 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, relativo alle tasse di successione. In sostanza, dunque, si è ritenuto più conveniente il tacito rinvio alle norme speciali.
Il testatore può, con espressa disposizione, esonerare il legatario, in tutto o in parte, dall’obbligo del pagamento della tassa di successione. Tale disposizione non potrà certo valere nei confronti del fisco, ma varrà nei rapporti interni tra legatario ed onerato, per cui il legatario potrà esercitare il diritto di regresso, qualora sia stato costretto o comunque abbia adempiuto al pagamento della tassa di successione.

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