L’articolo in esame riproduce la norma posta dall’art. #877# comma 1 del vecchio codice del 1865, con la soppressione della qualifica “necessarie”, che ivi era aggiunta al termine “spese”, qualifica che è stata ritenuta pleonastica.
Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nel capoverso di detto art. #877#, la quale, al momento della redazione dell’attuale codice, apparve contrastante con l’art. 66 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, relativo alle tasse di successione. In sostanza, dunque, si è ritenuto più conveniente il tacito rinvio alle norme speciali.
Il testatore può, con espressa disposizione, esonerare il legatario, in tutto o in parte, dall’obbligo del pagamento della tassa di successione. Tale disposizione non potrà certo valere nei confronti del fisco, ma varrà nei rapporti interni tra legatario ed onerato, per cui il legatario potrà esercitare il diritto di regresso, qualora sia stato costretto o comunque abbia adempiuto al pagamento della tassa di successione.