(massima n. 1)
Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. Né è configurabile, alla stregua dell'art. 649 comma 3 c.c., un diritto autonomo soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.