(massima n. 1)
In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).