(massima n. 2)
In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013).