Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [513, 649 c.c.], o una cosa determinata soltanto nel genere [664] da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte(1)(2) [651, 653 c.c.].
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [652 c.c.].