(massima n. 1)
La facoltā di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., č preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontā incompatibile con la volontā dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltā spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.