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Articolo 650 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Fissazione di un termine per la rinunzia

Dispositivo dell'art. 650 Codice Civile

Chiunque ha interesse(1) può chiedere che l'autorità giudiziaria(2) fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà [649 comma 1 c.c.] di rinunziare [481, 519, 645 c.c.]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [749 c.p.c.].

Note

(1) Legittimati attivi sono tutti coloro che vedrebbero accrescere i loro diritti successori in seguito alla rinuncia del legatario, ossia l'onerato (v. art. 649 del c.c.), il legatario chiamato in sostituzione, il collegatario, il sublegatario, ma anche il beneficiario dell'onere (v. art. 647 del c.c.) che grava sul legato, il creditore del legatario e l'esecutore testamentario (v. art. 700 del c.c.).
Legittimato passivo è il legatario.
(2) Per il procedimento vale quanto osservato sub art. 481 del c.c..

Ratio Legis

Si vuole assicurare certezza nei rapporti giuridici, evitando che la situazione di incertezza si protragga a lungo e per un tempo non definito.

Brocardi

Actio interrogatoria
In repudianda hereditate vel legato, certus esse debet de suo iure is qui repudiat

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

318 La disposizione dell'art. 649 del c.c., peraltro, presenterebbe l'inconveniente che, se il legatario non rinunziasse al legato, ma, nello stesso tempo, non ne chiedesse l'esecuzione, si determinerebbe una situazione d'incertezza per un tempo indefinito, a scapito di legittime aspettative di altri interessati, come, p.e., l'onerato o i legatarii sostituiti. Ho pertanto formulato in sede di coordinamento la disposizione dell'art. 650 del c.c., che rende possibile una speciale azione, modellata sull'actio interrogatoria prevista dall'art. 481 del c.c., perché sia fissato un termine entro il quale il legatario dichiari se intenda rinunziare al legato o no. Naturalmente non si poteva, se il termine trascorre senza risposta, stabilire che s'intende esercitata la rinunzia: giacché, essendo l'acquisto avvenuto ipso iure all'apertura della successione, esso non può venir meno in base ad una presunzione. La conseguenza è invece che il legatario perde la facoltà di rinunziare.

Massime relative all'art. 650 Codice Civile

Cass. civ. n. 13530/2022

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza.

Cass. civ. n. 14503/2017

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 650 Codice Civile

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Paolo M. G. chiede
venerdì 07/06/2019 - Lazio
“Paolo M. G. il 07/06/2019 alle 19:43:17 ha scritto: codice riferimento precedente:Q201923344
....in che modo la sorella può entrare in possesso della somma attualmente giacente sul conto della de cuius? Il denaro ,come spiegato, è stato riversato sul conto 8 mesi dopo l'indebita appropriazione da parte della convivente a seguito di querela nei suoi confronti e come già esposto,l'iter penale previsto. La banca continua a prelevare trimestralmente le rate del residuo mutuo dal conto "congelato" della de cuius, nonostante sia a conoscenza l'immobile, come da testamento olografo e da documentazione in loro possesso, è destinato come legato alla convivente, estranea a qualsiasi altro titolo ereditario. E' da aggiungere che dopo circa tre anni, la convivente non ha ancora accatastato l'intero immobile a suo nome né effettuata la relativa successione. La sorella può attivare la successione per ciò che le compete come erede escludendo quindi l'immobile destinato per legato ad altra persona, e la banca può rifiutarle l'accesso al conto corrente una volta perfezionata la stessa? Potrebbero eventuali tasse comprese quelle relative all'immobile ricadere in toto sulla sorella unica a presentare la successione così come paventato da un notaio? Che azioni potrebbe intraprendere la convivente, ricordo unica fideiubente quindi garante dell'immobile, nei confronti dell'erede qualora il residuo mutuo non venisse più prelevato come accade attualmente dal conto corrente, come ribadito nella precedente consulenza, spettante alla sorella?
Grazie”
Consulenza legale i 17/06/2019
L’erede ha il diritto di presentare la dichiarazione di successione della sorella defunta e, quindi, chiedere alla banca di svincolare le somme tuttora presenti sul conto che era della de cuius. Conto su cui sembrerebbe che la legataria, ex convivente, avesse solo delega ad operare.
La banca, quindi, non potrebbe opporsi all’esercizio di tale diritto e nulla potrebbe opporre la legataria. Alcun diritto può vantare, infatti, il mero delegato sulle somme presenti sul conto corrente della de cuius.

Anzi, sarebbe proprio l’erede ad aver diritto alla restituzione da parte della legataria (nonché intestataria per il 50% dell’immobile per atto inter vivos) di quanto nel frattempo sottratto dalla banca, dal conto corrente caduto in successione, per il pagamento delle rate del mutuo. Infatti, il prelievo, da parte dell’istituto di credito di somme ereditarie, per far fronte ad un debito che per il 50% attiene, in virtù del diritto di proprietà, all’ex convivente, fa venire ad esistenza un diritto da parte dell’erede, nei confronti dell’ex convivente, alla restituzione di tali somme.

Sta di fatto, in ogni caso, e secondo le regole generali della successione ereditaria, che, come correttamente già anticipato dal notaio interpellato, la successione nei diritti della sorella defunta comporta che l’erede debba pagare anche i debiti ereditari (ivi compreso la quota di mutuo corrispondente al 50% caduto in successione), tra i quali quelli conseguenti alle tasse maturate, nel frattempo, sull’immobile legato all’ex convivente, fintanto che quest’ultima non accetterà il legato.

In ogni caso, considerato che da quanto viene riferito, nonostante siano trascorsi oltre tre anni dalla morte della testatrice, la legataria non ha ancora provveduto all’intestazione in proprio favore del 50% dell’immobile caduto in successione, l’erede può esercitare l’azione di cui all’art. 650 c.c., pretendendo che la legataria dichiari se intende esercitare, o meno, la facoltà di rinuncia al legato stesso. In caso, però, di rinuncia della legataria, il 50% dell’immobile caduto in successione rientrerebbe a far parte dell’asse ereditario e, con esso, anche il debito conseguente al mutuo che grava su tale quota. Dal che conseguirebbe per l’erede l’accollo del debito per la parte di competenza e che residua, in favore della Banca.
Pertanto, prima di effettuare la dichiarazione di successione e avere fretta di incassare le somme tuttora giacenti sul conto corrente, sarebbe bene capire a quanto ammontano i debiti ereditari (quanto deve ancora essere versato a titolo di mutuo). Sarebbe opportuno capire se vi sono altre poste attive (altre somme liquide o altri beni immobili caduti in successione) e passive.
Poiché, qualora si accertasse che le uniche attività sono quelle tuttora giacenti sul conto corrente di cui si discute (all’incirca 60.000,00 euro) e le passività, oltre a quelle dovute al mutuo – che sembrerebbe ancora ammontare ad euro 90.000,00 – sono anche altre, ivi comprese le tasse e spese nel frattempo maturate, sembrerebbe molto più utile, per la chiamata all’eredità, rinunciare alla stessa (considerato che non vi è giurisprudenza costante che riconosca natura di accettazione tacita di eredità alla voltura dell’intestazione dell’assicurazione auto). Ciò al fine di scongiurare il rischio, per l'erede, di dover rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale nel caso in cui i debiti ereditari siano superiori alle utilità.