Il legato non corrisponde all’eredità. Le principali differenze sono:
- La qualità di legatario, a differenza di quella di erede, si acquista senza accettazione (art. 649 c.c.). Ovviamente, Il legatario può sempre rinunciare e fare venire meno l’acquisto.
- Il legatario subentra nella successione a titolo particolare. Ciò significa che i suoi diritti si estendono solo sui beni da lui ereditati. Gli eredi, invece, entrano nella successione a titolo universale. Questo significa che dovranno farsi carico anche di eventuali debiti contratti dal defunto, che invece non gravano sul legatario.
La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate C n. 19/E, fa chiarezza sul trattamento fiscale riservato ad un particolare tipo di legato, il legato di genere, ai fini del calcolo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato di genere, disciplinato dall’ art. 653 c.c., è un legato obbligatorio che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere. In particolare, questo tipo di legato prevede che vi sia un erede o un altro soggetto (c.d. legatario onerato), il quale è tenuto ad una prestazione, come indicata dal testatore per qualità e quantità, a favore di un altro soggetto (c.d. legatario onorato). Per cui, con tale legato obbligatorio, si configura un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario.
Il caso più comune è proprio quello del legato pecuniario avente ad oggetto somme di denaro poste a carico degli eredi e a favore di un legatario.
Nella circolare 19/E, l’Agenzia delle Entrate pone l’attenzione sul fatto che, nel modello di dichiarazione di successione, il legato di genere non viene decurtato dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie, in quanto considerato debito dell’erede che non grava sul valore dell’eredità.
Quindi, il legato di genere è tassato non solo in capo all'erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi dell'articolo [[n36tus]], comma 5, TUS.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate fa notare che questo tipo di tassazione per l’erede, di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) che va a beneficio del solo legatario, non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” dell’ordinamento tributario, in quanto gli eredi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Quindi con tale circolare l’Agenzia chiarisce che, in ogni caso, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, esattamente come per il legato di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
In coerenza con tale impostazione, l’Agenzia invita i propri uffici a riesaminare le controversie pendenti nella suddetta materia e a conformarsi a quanto statuito nella circolare.