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Dizionario Giuridico

Errore (vizio)

Che cosa significa "Errore (vizio)"?

Falsa rappresentazione della realtà che porta un soggetto a stipulare un contratto diverso da quello che avrebbe realmente voluto, e che costituisce un vizio del consenso tale da causare l'annullabilità del contratto.
Si distinguono:
- l'errore di fatto, che è la falsa percezione di una situazione di fatto;
- l'errore di diritto, che è la falsa percezione di una norma di diritto.
E' causa di annullamento del contratto solo l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'altro contraente (art. 1428 del c.c.): è essenziale se cade su alcuni elementi elencati dalla legge, come la natura e l'oggetto del negozio; è riconoscibile se una persona di normale diligenza lo avrebbe potuto rilevare.
L'errore come vizio va distinto dall'errore ostativo, che è quello che cade sulla dichiarazione, cioè nel momento in cui si esterna la volontà: entrambi i tipi di errore portano alle stesse conseguenze giuridiche.

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