(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
84 Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anziché dire "salvo che per alcuni effetti specialmente determinati", si usasse l'espressione "salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso", ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacché sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. E' evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di "limite diverso", che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. E' stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'
art. 78 del c.c. per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (
art. 87 del c.c., n. 4).