Il sistema accolto è quello della successio graduum, consacrato nella Novella 118 di Giustiniano: il più prossimo esclude i più remoti, e l’asse si divide in parti uguali tra i successibili di grado uguale; i collaterali vengono alla successione senza distinzione di linea, senza distinzione di unico o doppio vincolo di parentela.
La proposta, autorevolmente riaffacciata, di tener conto del doppio o dell’unico vincolo di sangue nel caso di concorso di zii germani e di zii unilaterali, a simiglianza di quanto avviene nel caso di concorso dei nipoti ex fratre germano e dei nipoti ex fratre unilaterale non è stata accolta nel codice, per un ossequio alla disciplina tramandata.
Di fronte agli opposti voti, di restringere il limite della successione dei collaterali al terzo o al quarto grado, in ossequio al criterio della famiglia di sangue o di lavoro, ovvero di ripristinarlo fino al decimo grado, allo scopo pratico di rivendicare eventuali eredità di italiani morti all’estero, si è preferito mantenere inalterato il limite del sesto grado, disposto col D. Luog. 16 novembre 1916 n. 1686, conv. nella Legge 15 ottobre 1923 n. 2293: limite che corrisponde al rapporto di sangue, invero un po’ remoto, dei figli di cugini.