Cassetta intestata a più persone
Nella norma contenuta nella prima parte dell’articolo viene accolto il sistema e il criterio liberale di considerare
possibile e lecita l’apertura della cassetta a ciascuno degli intestatari di essa.
Il criterio accolto corrisponde sostanzialmente a quello secondo il quale è stato disciplinato il
mandato conferito ad una
pluralità di soggetti (
art. 1716 del c.c.). Esso trova il proprio fondamento nella circostanza che, ove i diversi intestatari vogliano garantirsi rispettivamente gli uni verso gli altri in ordine alla possibilità di aprire individualmente la cassetta, potranno procedere alla stipulazione del patto contrario, per effetto del quale la banca si troverà costretta a non permetterne l’apertura se non con il concorso di tutti.
Per quanto niente il legislatore dica in proposito, si ritiene che l’
opposizione di uno degli intestatari – intervenuta nelle forme legali – e portata a conoscenza della banca, a che questa impedisca l’apertura della cassetta agli altri intestatari, anche in assenza di esplicita pattuizione contraria, obblighi la banca ad impedire l’apertura della cassetta fino alla risoluzione dell’eventuale controversia che avrà dato luogo all’opposizione. La soluzione in questo senso, emerge, oltre che dall’obbligo generale fatto alla banca di procedere alla custodia e di garantire l’integrità interna ed esterna della cassetta, risulta dall’applicazione per analogia della disposizione contenuta nella seconda parte dell’articolo, per la quale la conoscenza della morte di uno degli intestatari impedisce alla banca che possa permetterne ai singoli l’apertura.
Per quanto non espressamente, è evidente nella norma contenuta nella prima parte dell’articolo in esame, che il legislatore ha voluto considerare i diversi intestatari della cassetta nei confronti della banca nella specifica posizione di mandatari e rappresentanti degli altri in riferimento all’identità di interessi loro in ordine al deposito e alla custodia e alla comunione di affari e di interessi rispetto al rapporto e al contenuto specifico della cassetta.
Apertura della cassetta in caso di morte di un intestario
Quale mezzo di assicurazione della banca di fronte alla pretesa degli intestatari in caso di morte di uno di essi, e quale mezzo di assicurazione degli aventi diritto eventuali, il legislatore stabilisce che, ove uno degli intestatari venga a mancare, all’apertura della cassetta non si possa procedere se non con l’accordo di tutti. Il diritto e l’obbligo della banca a negare l’apertura è subordinato però all’atto di comunicazione (a prescindere quindi dalla forma) dell’intervenuto decesso di uno dei contraenti e intestatari. L’accordo degli altri intestatari non è sufficiente per ottenere l’apertura della cassetta, occorrerà l’accordo assoluto di tutti gli aventi diritto e quindi anche degli aventi causa a seguito della morte e della successione del
de cuius, spetterà all’autorità giudiziaria fissare le modalità dell’apertura.