(massima n. 1)
In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilitą solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilitą, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identitą e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2016).