(massima n. 2)
Il requisito, di cui all'art. 342 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti nell'atto di appello — la cui inosservanza peraltro non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione — può dirsi soddisfatto quando l'atto di appello fornisca, sia pure indirettamente attraverso l'argomentazione dei motivi di doglianza, gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto del giudizio e dei termini della controversia.