(massima n. 1)
Per la responsabilitą solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non č necessario che pił soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralitą di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilitą, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilitą dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).