(massima n. 1)
Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall'art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sé o eventualmente per società da indicare nell'atto definitivo di compravendita).