AUTORE:
Elena Latronico
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bari
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La materia ambientale è caratterizzata da una forte trasversalità rispetto a molti settori delle attività umane e dall’intreccio di diversi rami del diritto – pubblico e privato – oltre che di ordinamenti.
L’art. 18 della L. n. 349/1986, “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, delinea per la prima volta la fattispecie di danno all’ambiente e fonda un sistema di responsabilità per dolo o colpa, segnato da profili sanzionatori anche in riferimento alla quantificazione del risarcimento per equivalente pecuniario.
Punto di svolta per il rafforzamento della tutela ambientale è rappresentato dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, introducendo il c.d. principio “chi inquina paga”, sancisce la preminenza di un criterio di imputazione di responsabilità tendenzialmente oggettivo a carico di operatori esercenti attività considerate pericolose, oltre a individuare un sistema articolato di misure di riparazione del danno. La direttiva viene recepita dal D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, la cui parte sesta è dedicata alle “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”. L’esclusività del rimedio del risarcimento in forma specifica e la legittimazione all’azione risarcitoria attribuita soltanto al Ministero dell’ambiente sono alcuni dei profili che segnano un distacco dalla disciplina della responsabilità delineata dal Codice Civile.
L’analisi di tali ed altri temi rende indubbia l’autonomia e la specialità della disciplina ambientale, motivata dall’esigenza di apprestare una tutela adeguata a fronte delle lesione di un bene comune, non suscettibile di appropriazione esclusiva. Il rapporto fra responsabilità ambientale e responsabilità civile generale rappresenta evidentemente soltanto un tassello del tema della tutela dell’ambiente: il solo strumento “successivo” della riparazione del danno non è sufficiente.
Fondamentale risulta anche il versante della prevenzione della minaccia imminente di danno ambientale, da tenere distinta dal principio precauzionale volto ad orientare le scelte politiche a fronte di un rischio incerto. In una prospettiva più ampia e organica è infine imprescindibile un riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, che nella ricerca dell’integrazione fra le varie dimensioni di svolgimento della vita umana (sociale, ambientale, economica) condiziona le forme di tutela ambientale.
L’art. 18 della L. n. 349/1986, “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, delinea per la prima volta la fattispecie di danno all’ambiente e fonda un sistema di responsabilità per dolo o colpa, segnato da profili sanzionatori anche in riferimento alla quantificazione del risarcimento per equivalente pecuniario.
Punto di svolta per il rafforzamento della tutela ambientale è rappresentato dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, introducendo il c.d. principio “chi inquina paga”, sancisce la preminenza di un criterio di imputazione di responsabilità tendenzialmente oggettivo a carico di operatori esercenti attività considerate pericolose, oltre a individuare un sistema articolato di misure di riparazione del danno. La direttiva viene recepita dal D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, la cui parte sesta è dedicata alle “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”. L’esclusività del rimedio del risarcimento in forma specifica e la legittimazione all’azione risarcitoria attribuita soltanto al Ministero dell’ambiente sono alcuni dei profili che segnano un distacco dalla disciplina della responsabilità delineata dal Codice Civile.
L’analisi di tali ed altri temi rende indubbia l’autonomia e la specialità della disciplina ambientale, motivata dall’esigenza di apprestare una tutela adeguata a fronte delle lesione di un bene comune, non suscettibile di appropriazione esclusiva. Il rapporto fra responsabilità ambientale e responsabilità civile generale rappresenta evidentemente soltanto un tassello del tema della tutela dell’ambiente: il solo strumento “successivo” della riparazione del danno non è sufficiente.
Fondamentale risulta anche il versante della prevenzione della minaccia imminente di danno ambientale, da tenere distinta dal principio precauzionale volto ad orientare le scelte politiche a fronte di un rischio incerto. In una prospettiva più ampia e organica è infine imprescindibile un riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, che nella ricerca dell’integrazione fra le varie dimensioni di svolgimento della vita umana (sociale, ambientale, economica) condiziona le forme di tutela ambientale.