(massima n. 1)
La speciale azione con cui, ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65, l'Inail, avendo erogato in favore dell'infortunato le prestazioni assicurative eserciti il regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, la cui condotta integri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile, ha presupposti diversi dall'azione di surrogazione nei diritti del lavoratore proposta ex art. 1916 c.c. dall'Inail nei confronti del terzo responsabile, esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, l'eventuale azione ordinaria di regresso eventualmente promossa ex art. 2055 c.c., dal terzo responsabile convenuto in giudizio dall'Inail, nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, quali corresponsabili dell'evento dannoso subito dall'infortunato, prescinde dai presupposti previsti per la speciale azione di regresso esercitata dall'Inail ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965.