(massima n. 2)
In tema di responsabilitą solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a pił soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilitą.