(massima n. 1)
L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneitą del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilitą, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiaritą dell'attivitą esercitata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2013).