(massima n. 1)
La responsabilitą solidale per fatto illecito, che č volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilitą degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di pił soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, secondo comma, c.p., l'imputabilitą del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.