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Articolo 187 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

Dispositivo dell'art. 187 Codice Penale

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [c.c. 1316].

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c. 2055, 2059](1).

Note

(1) La solidarietà di cui parla la norma si riferisce, nel caso di di concorso tra più soggetti nel reato, solo ai coloro che sono stati condannati per uno stesso reato e non quindi tra gli autori dei singoli episodi criminosi nel caso siano stati condannati con unica sentenza per reati commessi in tempi diversi e senza precedente intesa. Tale partecipazione è richiesta anche nell'ipotesi di reato continuato per la sussistenza della solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.

Brocardi

Ex delicto

Spiegazione dell'art. 187 Codice Penale

L'obbligo alle restituzioni ed al pagamento delle spese necessarie alla pubblicazione di cui agli artt. 185 e 186 è indivisibile, nel senso che l'ammontare dell'una e dell'altra voce di risarcimento va espressa cumulativamente dal giudice, senza cioè disporre due obbligazioni differenti.

Nel caso di concorso di persone nel reato (art. 110), essi sono condannati in solido a norma dell'art. 1292 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Va precisato che, nel giudizio penale, un'eventuale richiesta di quantificazione dei rispettivi coefficienti del rapporto di concorsualità nella produzione dell'evento è insoddisfattibile, per carenza di un rapporto processuale tra gli stessi imputati, dato che qui le parti rilevanti del rapporto sono esclusivamente il Pubblico Ministero e ciascun imputato.

Massime relative all'art. 187 Codice Penale

Cass. pen. n. 8666/2019

In tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario.

Cass. pen. n. 32352/2014

La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, c.p. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio.

Cass. pen. n. 7671/2001

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi.

Cass. pen. n. 10614/1990

In tema di risarcimento danni, nel caso di condanna di più imputati con unica sentenza, per reati commessi in tempi diversi da soggetti diversi e senza precedente intesa, la solidarietà non ricorre tra gli autori dei singoli episodi criminosi, sussistendo essa solo tra condannati per uno stesso reato.

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