L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [c.c. 1316].
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c. 2055, 2059](1).
Note
(1)
La solidarietà di cui parla la norma si riferisce, nel caso di di concorso tra più soggetti nel reato, solo ai coloro che sono stati condannati per uno stesso reato e non quindi tra gli autori dei singoli episodi criminosi nel caso siano stati condannati con unica sentenza per reati commessi in tempi diversi e senza precedente intesa. Tale partecipazione è richiesta anche nell'ipotesi di reato continuato per la sussistenza della solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.