Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 1968/2026
La Corte d'Appello, nel liquidare il danno biologico, deve tenere conto degli aggravamenti accertati durante il processo che determinano una più alta percentuale di invalidità permanente rispetto a quella inizialmente stabilita. Il mancato adeguamento della liquidazione alla nuova percentuale di invalidità accertata costituisce violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.Cass. civ. n. 1618/2026
Nel liquidare il danno non patrimoniale iure hereditatis sofferto da un lavoratore deceduto, il giudice deve utilizzare il criterio equitativo puro, ancorato alle tabelle di Milano, considerato parametro di uniformazione nazionale, e tenere conto della complessa fenomenologia del danno, comprensivo sia del danno biologico da invalidità temporanea totale sia della sofferenza interiore psichica correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita.Cass. civ. n. 345/2026
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale deve tenere conto delle tabelle aggiornate al momento della decisione, pena la violazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c., qualora il giudice scelga di adottare tali criteri.Cass. civ. n. 26798/2025
Il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato, si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscano per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando peraltro esclusa – nell'ipotesi in cui la condotta concorrente della vittima non abbia il carattere dell'illecito, giusta il principio di cui all'art. 2048 c.c. - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro ipotetico concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando.Cass. civ. n. 24545/2025
La liquidazione del danno da lucro cessante subito dal coniuge superstite deve tener conto non solo della durata della residua vita lavorativa della vittima, ma anche delle reali aspettative pensionistiche e ereditarie basate su elementi concreti e documentali. Qualora la motivazione della decisione sia illogica, assertiva e non tenga conto di tali elementi, essa può essere censurata per violazione del minimo costituzionale di motivazione.Cass. civ. n. 23709/2025
Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il valore "base" delle Tabelle milanesi del 2018 può essere applicato in assenza di circostanze peculiari che giustifichino la personalizzazione in aumento. Nel caso del danno subito da vedova, ove si sia valorizzata l'intensa durata del matrimonio, possono essere giustificate personalizzazioni verso l'alto.Cass. civ. n. 22974/2025
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.Cass. civ. n. 22584/2025
L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, deve avvenire accertando i postumi permanenti, la compatibilità tra questi e le mansioni svolte dalla vittima, e valutando se questa incompatibilità comporti una riduzione patrimoniale. Dev'essere esclusa ogni automatica correlazione tra il grado percentuale di invalidità e l'esistenza del danno patrimoniale.Cass. civ. n. 22507/2025
Per la liquidazione del danno morale connesso a espressioni diffamatorie pubblicate sui social network, la Corte di merito può far ricorso alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale delle vittime, anche in assenza di specifiche allegazioni nella riassunzione del giudizio in sede civile.Cass. civ. n. 22441/2025
Il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno per equivalente deve essere liquidato applicando, sul capitale rivalutato anno per anno, il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore.Cass. civ. n. 21794/2025
La differenza tra la perdita di chance e il lucro cessante ha carattere ontologico, richiedendo in entrambi i casi un nesso eziologico tra il pregiudizio e l'evento dannoso. La perdita di chance si configura come il venir meno della possibilità concreta ed effettiva di conseguire un risultato ulteriore di incerta verificazione, mentre il lucro cessante rappresenta la perdita di un'occasione di guadagno attuale direttamente ricollegabile al fatto illecito.Cass. civ. n. 21607/2025
Perché il giudice possa procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., è necessario che sia previamente accertata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio. L'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente legittima il ricorso alla stima equitativa, mentre l'incertezza sull'esistenza stessa del danno non consente tale ricorso.Cass. civ. n. 21572/2025
La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.Cass. civ. n. 21339/2025
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.Cass. civ. n. 21332/2025
Il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito).Cass. civ. n. 20805/2025
In una controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, qualora la domanda attrice, che specifichi un determinato importo, contenga anche la generica istanza di condanna "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.", in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.Cass. civ. n. 19681/2025
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").Cass. civ. n. 18956/2025
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfetariamente individuato attraverso i meccanismi tabellari, spetta al danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la presenza di circostanze peculiari, comprovanti conseguenze dannose eccedenti le ripercussioni ordinarie. Solo in presenza di prova di specifiche circostanze, il giudice deve liquidare il danno in termini individualizzati.Cass. civ. n. 16604/2025
Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.Cass. civ. n. 15451/2025
In materia di risarcimento del danno da incidente stradale, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere valutato alla luce delle prove documentali e delle risultanze della c.t.u. medico-legale, senza essere escluso aprioristicamente per la mancata specificazione della tipologia di rapporto di lavoro o l'asserita impossibilità di determinare un danno "differenziale" attraverso la compensatio lucri cum damno.Cass. civ. n. 15245/2025
Laddove il danneggiato presenti menomazioni preesistenti che concorrono con maggior danno causato dall'illecito, ai fini della liquidazione del danno alla salute, è necessario procedere dapprima con una stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva (somma della menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito) e dell'invalidità preesistente, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, successivamente, sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessiva quello della preesistente.Cass. civ. n. 8352/2025
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi nella versione del 2014 e non di quella aggiornata ed in uso alla data di pubblicazione della sentenza).Cass. civ. n. 6939/2025
Nel rigettare una domanda di risarcimento danni per "mala gestio", il giudice deve valutare se la parte deducente ha fornito prove sufficienti dell'esistenza del danno, comprese le allegazioni relative all'onere economico sostenuto e alla sottoutilizzazione del personale. In mancanza di tali prove, la domanda risarcitoria va respinta.Cass. civ. n. 5984/2025
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).Cass. civ. n. 5858/2025
Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è un'integrazione del potere generale di cui all'art. 115 c.p.c. La sua esercitazione non richiede la richiesta di parte, ma deve basarsi sull'impostazione che l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno può essere anche solo relativa. Quando il giudice accerta l'esistenza della condotta generatrice di danno e legittima la richiesta risarcitoria, una decisione di "non liquet" è inammissibile.Cass. civ. n. 4746/2025
In caso di danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute, la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice deve considerare separatamente il danno biologico e il danno morale, ritenendo autonomo e successivo quest'ultimo, anche rispetto alla gravità delle lesioni subite dal danneggiato. La sofferenza morale può essere oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico, anche se quest'ultimo non è necessariamente l'unica fonte della sofferenza.Cass. civ. n. 4680/2025
In caso di danno biologico differenziale, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana (ad esempio, un errore medico), la liquidazione del danno va effettuata in base ai criteri della causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., sottraendo, dalla percentuale complessiva del danno, la percentuale non imputabile alla condotta colpevole dell'agente.Cass. civ. n. 2478/2025
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., implica un giudizio di equità correttiva o integrativa del giudice di merito, obbligato ad esercitarlo pur senza una specifica richiesta di parte. Tuttavia, tale potere non deve surrogare un mancato assolvimento degli oneri istruttori di parte, ma si applica quando è impossibile determinare esattamente l'ammontare del danno.Cass. civ. n. 35998/2024
In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).Cass. civ. n. 34108/2024
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, consistito nella riduzione della capacità lavorativa, deve essere svolta con criteri equitativi e la decisione della Corte d'Appello di applicare una riduzione equitativa del 30% alla capitalizzazione operata, non è sindacabile in sede di legittimità qualora essa non sia manifestamente sproporzionata.Cass. civ. n. 33009/2024
Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico).Cass. civ. n. 31684/2024
Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.Cass. civ. n. 31552/2024
In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualità della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo).Cass. civ. n. 30461/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.Cass. civ. n. 30085/2024
In caso di decesso del coniuge, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante deve considerare sia il reddito pensionistico che eventuali redditi derivanti da attività lavorative che il de cuius avrebbe potuto svolgere, purché tali redditi siano adeguatamente provati e supportati da elementi presumibili desunti dall'id quod plerumque accidit.Cass. civ. n. 29815/2024
In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" (vale a dire la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un'ulteriore invalidità o nella morte ante tempus) - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all'aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent'anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità).Cass. civ. n. 27353/2024
Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacità di guadagno, trascurando il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico).Cass. civ. n. 25466/2024
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).Cass. civ. n. 25457/2024
In caso di occupazione senza titolo di un fondo agricolo è risarcibile il danno da "mancato utile di gestione", consistente nella perdita del reddito netto retraibile dal proprietario fondiario, pure imprenditore, dal terreno per le annate di cui è stata accertata l'illegittima detenzione, da determinarsi deducendo tutti i costi extra aziendali dovuti al consumo di capitali durante il ciclo produttivo, quote ed altri costi della produzione lorda vendibile.Cass. civ. n. 25114/2024
In presenza di comportamenti offensivi della persona, consistenti in condotte di emarginazione lavorativa accompagnate da insulti, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno alla dignità personale, senza necessità di ulteriori allegazioni quanto ai profili pregiudizievoli di tali condotte ed a prescindere dal ricorrere di altri danni.Cass. civ. n. 22835/2024
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.Cass. civ. n. 21669/2024
Quando viene accertato che una costruzione è stata realizzata in violazione delle distanze prescritte dalle norme locali o dall'art. 873 c.c., il proprietario confinante ha il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 872 c.c., senza la necessità di formulare espressa domanda ai sensi di tale articolo, purché la richiesta risarcitoria tenga conto delle modalità di quantificazione previste dagli artt. 2056 e 1226 c.c.Cass. civ. n. 21261/2024
In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.Cass. civ. n. 21062/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni alla salute, la personalizzazione del danno è ammissibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il pregiudizio maggiore rispetto ai casi consimili, e non sono giustificate dalle normali conseguenze dell'invalidità liquidata. La personalizzazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice per evitare il rischio di duplicazione risarcitoria.Cass. civ. n. 21020/2024
Le regole concernenti la liquidazione di un risarcimento del danno devono individuarsi, ratione temporis, con riguardo al momento della liquidazione da parte del giudice e non al momento del fatto illecito, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.Cass. civ. n. 20894/2024
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).Cass. civ. n. 20871/2024
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso che la società opponente avesse dimostrato la lamentata lesione della propria immagine e reputazione commerciale, sul rilievo che la stessa non avesse prodotto in giudizio i propri bilanci, non considerando che questi ultimi sono destinati ad esporre solo dati di carattere economico-patrimoniale, ma non sono di per sé significativi del pregiudizio non patrimoniale lamentato dalla società istante).Cass. civ. n. 20661/2024
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.Cass. civ. n. 20472/2024
Ai fini della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, è corretto tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa mediante l'applicazione di una riduzione percentuale; tuttavia, la misura di tale riduzione deve essere giustificata da adeguata e logica motivazione, nel rispetto degli artt. 1223 e 2056 c.c.Cass. civ. n. 20157/2024
Per il riconoscimento del danno alla professionalità conseguente a demansionamento, il lavoratore deve fornire specifica prova del pregiudizio subito, non potendosi fare ricorso a presunzioni in assenza di allegazioni concrete.Cass. civ. n. 19958/2024
In caso di rottamazione del mezzo, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto; spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato; eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva; spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso.Cass. civ. n. 19849/2024
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.Cass. civ. n. 19597/2024
In caso di sottrazione definitiva di un bene mobile produttivo, il danno derivante dalla perdita di godimento può essere liquidato equitativamente sulla base del valore locativo del bene, allorché il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.Cass. civ. n. 19502/2024
In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non è un danno in re ipsa, ma un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal proprietario stesso. La liquidazione del risarcimento non può avvenire sulla base dell'accertamento del solo danno-evento, ma richiede l'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo.Cass. civ. n. 18290/2024
In un giudizio di liquidazione del danno, le censure relative all'entità del risarcimento eccedono il perimetro decisionale se il danno è stato già accertato in un precedente giudizio di impugnazione del licenziamento, coperto da giudicato.Cass. civ. n. 18052/2024
La valutazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale deve tenere conto degli ultimi parametri indicati dalle tabelle milanesi, quali l'età dei soggetti interessati, la qualità e intensità dei rapporti affettivi, la sussistenza di un rapporto di convivenza e la sopravvivenza di altri congiunti, anche se la sentenza non fa esplicito riferimento all'ultima versione delle tabelle. Le tabelle milanesi prevedono un sistema di liquidazione a punti per il danno da perdita del rapporto parentale, basato su cinque parametri specifici per limitare la discrezionalità del giudice nell'assegnazione del risarcimento.Cass. civ. n. 17974/2024
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.Cass. civ. n. 17785/2024
In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito.Cass. civ. n. 17207/2024
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.Cass. civ. n. 16924/2024
L'applicazione delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale è preferibile, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati su base nazionale. Tuttavia, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi.Cass. civ. n. 16515/2024
La valutazione equitativa del danno e la omnicomprensività del risarcimento possono essere invocate soltanto dopo aver fornito la prova del pregiudizio conseguito; in caso contrario, ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento stesso.Cass. civ. n. 16413/2024
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge.Cass. civ. n. 16186/2024
La personalizzazione del danno non patrimoniale richiede che il danneggiato allega e provi circostanze specifiche ed eccezionali legate all'irripetibile esperienza di vita individuale caratterizzata da aspetti emotivi o funzionali; le conseguenze pregiudizievoli comuni già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare non possono essere considerate per la personalizzazione del danno.Cass. civ. n. 15112/2024
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.Cass. civ. n. 15054/2024
La liquidazione del danno da responsabilità per cattiva gestione degli amministratori delle società di capitali, disciplinata agli articoli 2392 e ss. nonché 2476 del codice civile, dovendo trovare operatività i principi generali di cui agli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 del medesimo codice, può percorrersi adottando il criterio dei "netti patrimoniali", cioè dal confronto tra valori patrimoniali, forniti dalla differenza tra il valore del patrimonio netto sussistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e il valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica ovvero, ove persista sino a detto momento il nesso eziologico, fino all'apertura della procedura concorsuale. La praticabilità di detto meccanismo risulta legittimo ove sia ravvisata una governance sociale collidente rispetto all'obbligo sancito all'articolo 2449 codice civile vecchio testo e all'attuale articolo 2486 codice civile, potendo quindi il giudice ricorrere in via equitativa, in ipotesi di impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili, ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. Ciò a condizione che detto ricorso risulti appropriato alle circostanze fattuali, e che pertanto sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore idoneo a identificarsi quale causa del danno lamentato e siano state precisate le ragioni impeditive di un distinto accertamento degli effetti deleteri riconducibili alla condotta.Cass. civ. n. 12540/2024
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.Cass. civ. n. 9063/2024
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo.Cass. civ. n. 8261/2024
In tema di risarcimento dei pregiudizi da sinistri stradali, la misura concreta dell'entità dei danni rivendicati dall'attore e riconoscibili dal giudice di merito non può dipendere dall'eventuale non contestazione o riconoscimento del danneggiante (si tratterebbe, infatti, quanto alla non contestazione, di un fatto non comune alle parti e, quanto alla confessione - non già di una dichiarazione di scienza, ma - di una discrezionale valutazione qualitativa di fatti, come tale non suscettibile di confessione), ma deve corrispondere a quanto effettivamente comprovato dall'attore, che è onerato della prova dell'entità dei danni subiti a seguito del sinistro.Cass. civ. n. 8248/2024
In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.Cass. civ. n. 6116/2024
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.Cass. civ. n. 5804/2024
Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. rientra nella sua discrezionalità ed è ammesso anche quando vi sia una difficoltà solo di un certo rilievo nel provare l'ammontare preciso del danno; tuttavia, tale potere non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova dell'esistenza del danno stesso.Cass. civ. n. 5787/2024
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).Cass. civ. n. 5674/2024
In relazione al risarcimento del danno da lesione dell'onore e della propria rispettabilità e immagine pubblica, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, che non è censurabile in Cassazione sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.Cass. civ. n. 5601/2024
L'esercizio del potere discrezionale del giudice nel liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; tale potere è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare l'ammontare del danno.Cass. civ. n. 4768/2024
Nel giudizio equitativo sul quantum debeatur nel danno da perdita del rapporto parentale può essere utilizzato un sistema tabellare basato sulla forbice tra un minimo e un massimo (non essendo ancora state integrate le tabelle milanesi), purché sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto; altrimenti si traduce nella richiesta di suscitare un apprezzamento alternativo a quello compiuto dalla Corte d'appello ed ad essa insindacabilmente riservato.Cass. civ. n. 4289/2024
In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.Cass. civ. n. 4278/2024
La liquidazione del danno patrimoniale derivante da spese di consulenza medico-legale deve tener conto sia dei documenti prodotti in primo grado che di quelli successivamente depositati nel corso del giudizio, purché riferiti all'ambito della domanda risarcitoria originariamente formulata e non costituenti una nuova domanda.Cass. civ. n. 3104/2024
In caso di accertamento dell'an (esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e legittimità della relativa domanda risarcitoria), il giudice non può esimersi dall'espletare la valutazione del quantum mediante lo strumento equitativo, se l'esito istruttorio che ha consentito di raggiungere la prova dell'an non si estende anche al quantum, rimanendo il suo accertamento obiettivamente impossibile o comunque particolarmente difficoltoso. Il potere di liquidare equitativamente i danni ex artt. 1226 e 2056 c.c. è espressione del più generale potere ex art. 115 c.p.c., dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; in questi casi, il giudice non può emettere una pronuncia di non liquet, poiché ciò significherebbe negare quanto già stato accertato sull'esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e sulla conseguente legittimità della relativa domanda risarcitoria.Cass. civ. n. 2539/2024
In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.Cass. civ. n. 35188/2023
In tema di spese giudiziali civili, la facoltà concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo.Cass. civ. n. 33900/2023
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).Cass. civ. n. 31170/2023
In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.Cass. civ. n. 28429/2023
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.Cass. civ. n. 28418/2023
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).Cass. civ. n. 26985/2023
Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micro permanenti. Ne consegue che il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta dedotto e provato.Cass. civ. n. 26801/2023
In tema di azione popolare comunale, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale all'identità cittadina, in conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) in condizioni inumane e degradanti, non è sufficiente la lesione di valori coincidenti con quelli enunciati nello statuto dell'ente locale, dovendosi dimostrare come la predetta lesione abbia concretamente inciso sul sentimento dell'intera comunità cittadina e quali ripercussioni essa abbia prodotto sul sentimento e sull'agire di quest'ultima, ispirati a quei valori umanitari e solidaristici, espressamente sanciti nello statuto, così da giustificare il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.Cass. civ. n. 26654/2023
L'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo.Cass. civ. n. 26641/2023
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..Cass. civ. n. 26268/2023
In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e consequenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'Iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.Cass. civ. n. 25712/2023
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).Cass. civ. n. 23927/2023
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.Cass. civ. n. 23316/2023
In materia di responsabilità del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato per l'omessa vigilanza su società fiduciaria di cui alla L. n. 1966 del 1939 e la conseguente perdita degli investimenti dei risparmiatori, il nesso di consequenzialità immediata e diretta che, a norma dell'art. 1223 c.c., deve sussistere fra la condotta lesiva e il danno risarcibile impone di tener conto del valore dell'investimento all'epoca in cui si è verificata la condotta lesiva (ovvero il difetto di vigilanza da parte del Ministero e la mancata adozione delle necessarie misure a tutela dei risparmiatori), che non necessariamente corrisponde a quello dei versamenti effettuati, non potendosi escludere che lo stesso possa essersi nel frattempo ridotto per effetto degli investimenti compiuti dalla società fiduciaria prima che sorgesse l'obbligo del Ministero di attivarsi per impedire la prosecuzione dell'attività di raccolta del risparmio. Il danno, dunque, che può essere legittimamente legato alla condotta illegittima dell'Amministrazione, può essere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che la società fiduciaria avrebbe dovuto restituire oppure, solo in via residuale, il valore nominale del capitale versato.Cass. civ. n. 19922/2023
Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.Cass. civ. n. 19551/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).Cass. civ. n. 19355/2023
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.Cass. civ. n. 19277/2023
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.Cass. civ. n. 19202/2023
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.Cass. civ. n. 18442/2023
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, bisogna tener conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch'essi del generale, duplice aspetto della sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, intesi quelli come la proiezione esterna della denegata dimensione genitoriale, senza ricorrere ad automatismi risarcitori.Cass. civ. n. 18217/2023
L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).Cass. civ. n. 17129/2023
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.Cass. civ. n. 16844/2023
Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica (totale) al danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta da soggetto che aveva riportato sin dalla nascita un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%).Cass. civ. n. 16628/2023
Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.Cass. civ. n. 15265/2023
Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.Cass. civ. n. 15175/2023
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.Cass. civ. n. 14947/2023
In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno).Cass. civ. n. 14593/2023
In materia di responsabilità per contraffazione, il giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio". La liquidazione può, dunque essere effettuata anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, nel qual caso l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.Cass. civ. n. 14446/2023
Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali).Cass. civ. n. 14241/2023
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.Cass. civ. n. 13540/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.Cass. civ. n. 13173/2023
In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).Cass. civ. n. 13037/2023
In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza).Cass. civ. n. 9744/2023
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).Cass. civ. n. 9003/2023
La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale.Cass. civ. n. 6444/2023
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.Cass. civ. n. 3856/2023
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in favore del titolare di un'impresa familiare, dall'utile prodotto dalla stessa va detratta la quota spettante al familiare collaboratore, non potendo quest'ultima qualificarsi come costo nella determinazione del reddito dell'impresa medesima.Cass. civ. n. 1752/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi; perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.Cass. civ. n. 26440/2022
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella.Cass. civ. n. 31358/2021
La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.Cass. civ. n. 18284/2021
In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno.Cass. civ. n. 10579/2021
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.Cass. civ. n. 7126/2021
Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.Cass. civ. n. 24689/2020
Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.Cass. civ. n. 9194/2020
Nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur", con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2017).Cass. civ. n. 8137/2020
In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l'arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato.Cass. civ. n. 28988/2019
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.Cass. civ. n. 27482/2018
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.Cass. civ. n. 22272/2018
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva operato una drastica riduzione dell'importo dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a reato di violenza sessuale sulla base del rilievo, puramente assertivo, secondo cui il maggiore importo liquidato dal primo giudice era "sproporzionato" rispetto ai fatti e la riduzione dello stesso appariva "conforme a giustizia").Cass. civ. n. 2311/2007
In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica (per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative), costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Ne consegue che il giudice è tenuto a «personalizzare» il danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale.Cass. civ. n. 2309/2007
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anticipata previsto ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - può trovare applicazione anche nell'ambito di tale valutazione equitativa.
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