(massima n. 1)
Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, non č vietato di chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi peraltro il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrā recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensė dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.