(massima n. 1)
In presenza di fatto illecito di cui siano coautori pił persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metą, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metą, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa