(massima n. 1)
In tema di responsabilitą da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilitą di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilitą di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilitą dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autoritą di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilitą.