(massima n. 1)
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro; nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista dal regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui con convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.