(massima n. 1)
La responsabilitą solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a pił persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilitą di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilitą contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicitą del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identitą delle norme giuridiche da essi violate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016).