(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a pił danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversitą dei titoli della responsabilitą ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilitą č necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicitą del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una societą di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014).