(massima n. 1)
... La disposizione di cui all'art. 1203 c.c., in base alla quale la surrogazione legale ha luogo di diritto, va intesa nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto.