(massima n. 1)
In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979), l'ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art. 4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, e derivante dalla surroga dell'ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti - secondo la previsione e con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 - in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del "privilegio" ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203, n. 5, c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che, nell'ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.