(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, come previsto dall'art. 29 primo comma della legge stessa, č riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equitą ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui č soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilitą di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).