(massima n. 1)
A differenza della surrogazione per volontą del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontą del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203, n. 3 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa.