Aumento del numero dei privilegi generali nel nuovo codice ; eliminazione dal novero di essi del privilegio delle spese di giustizia
Abbiamo già accennato, nell'illustrazione dell'art. 2746, alla distinzione dei privilegi in mobiliari ed immobiliari, al suo significato ed al momento a cui si deve aver riguardo per stabilire il carattere di mobile o di immobile della cosa su cui il privilegio deve esercitarsi come pure all'altra distinzione dei privilegi mobiliari in generali e speciali, ed al valore di quest
'ultima. Vediamo ora quali sono i principi generali riprodotti dal codice precedente e quelli di nuova introduzione.
L'art. 2751 ne enumera sette, alcuni dei quali, e precisamente quelli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, trovano un precedente nel codice del 1865, mentre gli altri, indicati nei numeri successivi, devono considerarsi, almeno in gran parte, nuovi. Invece il privilegio per spese di giustizia, che nel codice del 1865 costituiva il primo dei privilegi generali (art. 1956, n. 1), nel sistema del nuovo codice è divenuto un privilegio speciale (
art. 2755 del c.c.). A tale cambiamento il legislatore è stato indotto dalla considerazione che con l'attribuzione di un privilegio generale si veniva ad ammettere che esso potesse esercitarsi anche su cose diverse da quelle che avevano formato oggetto del processo esecutivo, riguardo alle quali soltanto ricorre l'elemento dell'utilità della spesa per la massa dei creditori.
Spese funebri
Il primo dei privilegi generali accolti dal nuovo codice è quello delle spese funebri (n. 1 dell'articolo in esame). Esso trova la sua origine nel diritto romano che anzi ne faceva addirittura una causa di prededuzione dall'asse ereditario, ragione per cui veniva escluso, nei limiti del relativo importo, il concorso degli altri creditori. Il motivo di tanto favore si faceva dipendere dai giure consulti da considerazioni di umana pietà, di rispetto alla memoria del defunto, ed anche da esigenze di carattere igienico. Queste ultime oggi non potrebbero certamente invocarsi a favore del privilegio ; ma restano le altre ragioni alle quali il nuovo codice ha voluto mantenere il loro valore tradizionale.
L'articolo in esame non risolve il dubbio, già da noi manifestato in altro studio sull'argomento, circa la massa dei beni sulla quale il privilegio potesse esercitarsi quando, a seguito della morte della persona in considerazione della quale le spese vennero fatte e dell'apertura della successione, il patrimonio del defunto si fosse confuso con quello dell'erede. Esprimemmo in proposito l'avviso che il privilegio non potesse investire che i beni già appartenuti al defunto e non pure quelli propri dell'erede. Persistiamo, anche sotto l'impero del nuovo codice, in tale opinione che risponde ai concetti informatori del privilegio ed agli insegnamenti del diritto romano.
Diversa è la questione se, nel caso di mancanza o insufficienza dei beni del defunto a soddisfare il credito privilegiato, la prelazione potesse esercitarsi sui beni di coloro che sarebbero stati obbligati a sopportare le dette spese (coniuge, stretti congiunti del defunto, In proposito osserviamo che il carattere della spesa e, conseguentemente, la ragione del privilegio, non muta col mutare della persona dell'obbligato ; e quindi esso ben potrebbe farsi valere sui mobili di costui, chiunque egli sia.
Il privilegio è attribuito alle
spese : termine nel quale deve ritenersi compresa qualunque erogazione di somma o prestazione di opera o di cose occorrenti ai funerali. Anche le spese
post funus, che stessero in diretta ed immediata relazione con la cerimonia funebre e la sepoltura, come l'apposizione di una lapide o altro ricordo marmoreo di uso, devono ritenersi protette dal privilegio. In ogni caso però le spese devono avere il carattere della
necessità: al quale, tuttavia, non si deve attribuire che un valore relativo, poiché bisogna tener conto volta per volta della condizione sociale del defunto, della entità del suo patrimonio, degli usi del luogo. La legge ha voluto solo escludere dal privilegio le spese aventi carattere voluttuario, come quelle di erezione di un monumento artistico, d'impianto di un'aiuola ecc.
Crediti per spese di malattia
Il secondo privilegio generale è quello alle spese d'infermità, la cui origine risale ai pratici. Accolto dal codice del 1865 per ragioni di ordine umanitario, esso è passato nel nuovo codice, senza alcuna modificazione.
Il privilegio compete ai crediti di spese per qualunque malattia che avesse colpito il debitore, e non solo per quella che ne determinò la morte, come autorevoli scrittori, peraltro contrastati da altri, avevano sostenuto sotto l'impero del codice del 1865. Che tale sia stata l'intenzione dei compilatori del nuovo codice si evince dalle discussioni svoltesi nel corso dei lavori preparatori.
La diversità poi di locuzione, in confronto di quella del numero 3 dello stesso articolo, rende evidente che gli
ultimi sei mesi devono intendersi quelli che precedettero la morte del debitore e non già quelli che precedono l'azione esecutiva ed il concorso dei creditori.
Sotto la espressione di spese d'infermità, poi, deve ritenersi compresa qualunque spesa o prestazione che avesse avuto per scopo immediato l'assistenza dell'infermo : cure mediche, somministrazioni di medicinali, bevande, alimenti richiesti dalle particolari condizioni dell'infermo, compenso agli infermieri ecc.
Crediti delle amministrazioni ospedaliere
L'art. 1 della L. 3 dicembre 1931, n. 1580 dichiarava privilegiato nello stesso grado di quello attribuito dal n. 3 dell'art. 1956 codice del 1865, il credito delle amministrazioni ospedaliere per le relative spese di ricovero e assistenza « qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute ». Indubbiamente tale disposizione deve ritenersi in vigore ancor sotto l'impero del nuovo codice, intendendosi sostituito il richiamo che la legge speciale fa del codice precedente con quello del n. 2 dell'articolo in esame, che riproduce, come si è detto, con identica locuzione il privilegio del codice del 1865.
Crediti per somministrazioni di vitto, vesti e alloggio
Segue, nell'ordine stabilito dall'art. 2751, al n. 3, il privilegio delle somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi.
La legge opportunamente si astiene dallo specificare quali persone devono ritenersi comprese nel termine di
famiglia, così come se ne asteneva il n. 4 dell'art. 1956 del codice precedente, dal quale questo privilegio è stato riprodotto. Il termine suddetto infatti comporta una certa elasticità d'interpretazione, che mal si sarebbe prestata ad una formulazione precisa. In genere possiamo dire che la famiglia si compone di quelle persone che per vincoli di stretta parentela o affinità o di rapporti domestici sono a carico del debitore, anche se non convivano con lui al momento in cui le prestazioni sono fatte. La ragione determinante il privilegio sui beni del
debitore deve infatti ricercarsi nella obbligazione che costui ha di provvedere al loro mantenimento : e questo può prescindere dalla convivenza.
La più precisa enunciazione dei crediti ai quali è concesso il privilegio, in confronto a quella usata dal codice del 1865, chiarisce il dubbio cui dava luogo quest'ultimo, e cioè se oltre al vitto, godessero del privilegio anche le somministrazioni di vesti e di alloggio. Ben vero che le somministrazioni devono essere contenute nei limiti della stretta necessità espressione questa che, pur ammettendo una certa larghezza d'interpretazione, importa però l'esclusione dal privilegio di tutte quelle spese che eccedono i normali bisogni dell'individuo.
Le prestazioni non devono poi superare la durata degli ultimi sei mesi. Questa disposizione non contiene il riferimento alla morte del debitore, come quella del numero precedente, concernente le spese d'infermità ed abbiamo già accennato al significato che ha la diversità del linguaggio usato dalla legge.
Crediti dei prestatori di lavoro subordinato
Il privilegio per i crediti dei salari delle persone di servizio che il codice del 1865 contemplava, insieme a quello delle somministrazioni di alimenti, nell’unica disposizione dell'art. 1956, n. 4, viene dal nuovo codice trattata separatamente (al n. 4 dell'art. 2751), ed ha una estensione maggiore, in considerazione del maggior pregio in cui il lavoro è tenuto dall'odierno regime. L'ampiezza del privilegio si manifesta sia riguardo alle persone alle quali esso è accordato, sia riguardo primo punto di vista, il n. 4 dell'articolo in esame con riferimento alle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato, per gli ultimi sei mesi. Nella locuzione suddetta vanno quindi comprese solo le persone di servizio (domestici, cuochi, nutrici, autisti, ecc.), ma ogni altra categoria di lavoratori, sia che prestino un lavoro materiale (operai, commessi ecc.), sia un lavoro intellettuale. Deve però trattarsi, anche in quest'ultimo caso, di lavoro prestato in dipendenza di un rapporto di subordinazione, come è quello degli impiegati privati : per i quali perciò deve ritenersi assorbito nel nuovo codice il privilegio già concesso dall'art. 15 R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, come pure il privilegio che l'art. 773, n. r, del codice di commercio accordava agli institori e agli impiegati del fallito. Le prestazioni dei liberi professionisti godono invece, come vedremo, dell'altro privilegio di cui al numero seguente dell'art. 2751.
Per quanto riguarda i crediti ai quali è concesso il privilegio, la disposizione in esame adopera il termine di
retribuzione, comprensiva non solo dei salari, delle mercedi e degli stipendi, ma di qualsiasi altra forma di compenso, anche se non corrisposto in danaro (prestazioni in natura), o in modo periodico (provvigioni ecc.).
Crediti per prestatori d'opera
Un privilegio generale che non trova riscontro nella legislazione precedente è quello introdotto nel n. 5 dell'articolo in esame a favore dei prestatori d'opera intellettuale non soggetti a rapporto di subordinazione. Con tale privilegio si è voluto soddisfare il voto ripetutamente espresso dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Il privilegio assiste qualsiasi classe di lavoratori intellettuali : e così non solo gli avvocati, medici, ingegneri e quelle altre categorie di persone alle quali comunemente viene attribuita la qualifica di liberi professionisti, ma ogni altro lavoratore che presti, anche saltuariamente, un'opera intellettuale mediante retribuzione, sia questa scientifica che artistica (pittori, scultori ecc.).
Il credito protetto dal privilegio in esame è limitato alle prestazioni dell'ultimo anno, computabile come i sei mesi di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso. A tal proposito è da rilevare che quando si tratta di persone retribuite non a periodi determinati ma al compimento dell'opera, la quale può anche durare più anni (come sarebbe, ad esempio, del patrocinio di una causa da parte di un avvocato), il riferimento dell'ultimo anno va fatto non al risultato complessivo dell'opera, ma alle singole prestazioni eseguite nell'anno : il che in verità non sempre riuscirà facile ad accertare.
Crediti derivanti dal rapporto di agenzia
Altro privilegio generale che non trova precedenti nella nostra legislazione è quello di cui al n. 6 dell'art. 2751, a favore dei così detti agenti : di quelle persone cioè che assumono l'incarico di procacciare, per conto di altre, degli affari e di concludere dei contratti in una determinata zona, verso retribuzione. Tale retribuzione che viene corrisposta in ragione degli affari conclusi, prende il nome di provvigione. Ed è precisamente a questo credito che, aderendo al voto espresso dalle organizzazioni sindacali interessate, il legislatore ha concesso il privilegio, limitatamente però alle prestazioni degli ultimi sei mesi, computabili con i criteri illustrati nei numeri precedenti.
Il privilegio è inoltre concesso per il credito delle indennità che fossero dovute per la cessazione del rapporto di agenzia : e cioè o per lo scioglimento del contratto, se questo era a tempo indeterminato, o per risoluzione dipendente da invalidità totale e permanente dell'agente, o per morte del medesimo.
Crediti per alimenti
Infine altro privilegio generale di nuova introduzione è quello che l'articolo in esame concede, al n. 7, alle persone alle quali sono dovuti per legge gli alimenti per il relativo credito. Per la retta comprensione di questo privilegio, che non ha nulla di comune con quello previsto nel n. 4, bisogna tener presenti le disposizioni degli articoli 433. Indifferente è poi che esse siano dovute in danaro o in natura.