Cass. civ. n. 35847/2022
Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non gią l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non gią di un'azione risarcitoria.
Cass. civ. n. 3173/2008
In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtł della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.
Cass. civ. n. 18522/2007
Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.