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Articolo 1796 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Dispositivo dell'art. 1796 Codice Civile

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto(1) alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria(2), può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f.].

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [1515; 83 disp. att.].

Note

(1) Si tratta del creditore che, alla scadenza dell'obbligazione, non ha ricevuto l'adempimento.
(2) Si vedano gli articoli 68 e seguenti del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Il protesto è un atto pubblico (2699 c.c.) con cui si certifica la presentazione del titolo ed il rifiuto di accettare o pagare.

Ratio Legis

Il diritto di far vendere le cose è attribuito a causa del possesso della nota di pegno (1791 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1796 Codice Civile

Azioni spettanti al possessore della nota di pegno

Gli articoli 1796 e 1797 disciplinano i poteri del possessore della nota di pegno ai fini della realizzazione del suo credito; essi offrono una chiara conferma della natura cambiaria della nota con i frequenti rinvii alle norme della legge cambiaria. La formulazione dei due articoli e assai poco felice.
Al possessore sono attribuite, ai fini del soddisfacimento del credito, due azioni: quella reale sulle cose depositate e costituite in pegno (jus vendendi), e quella personale contro determinate categorie di firmatari dei titoli. L'esercizio di ambedue è naturalmente subordinato al mancato pagamento da parte del debitore.


Richiesta di pagamento

L'esistenza di un "debitore" principale, connaturale al carattere cambiario del titolo, è confermata dall'allusione fattavi dall'ultimo comma dell'art. 1797. In mancanza di qualsiasi precisazione testuale, deve considerarsi tale, in coerenza alla natura cambiaria del titolo, remittente, formalmente prime girante, della nota di pegno: cioè quel possessore del doppio titolo che abbia proceduto alla separazione ed alla girata della nota, dando inizio alla sua circolazione autonoma. Egli può essere rimasto in possesso della fede di deposito, o averla ullteriormente girata; nel primo caso, convergeranno nel debitore le due posizioni di possessore della fede ed emittente della nota. Ma l'identificazione della qualità di debitore deriva dalla seconda, e non dalla prima posizione, poiché solo quella risulta dal contesto della nota di pegno; e pertanto non può considerarsi debitore, in mancanza di elementi testuali che autorizzino una siffatta deviazione dai principi generali sui titoli di credito - legittimazione cartolare passiva in base ad elementi estranei al titolo - il possessore attuale della fede di deposito.
È vero che la disposizione or ora ricordata prevede l'azione contro i giranti della fede, che sono ugualmente estranei alle risultanze letterali della nota di pegno; ma il carattere del tutto anormale ed eccezionale di questa norma non consente che la si assuma a fondamento di una costruzione sistematica dei rapporti tra i due titoli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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