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Articolo 36 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 15/01/2025]

Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta

Dispositivo dell'art. 36 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice(2).

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117(1).

Note

(1) Il comma 5-bis è stato introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 4 luglio 2024, n. 104.
(2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 36 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G.S. chiede
venerdģ 21/03/2025
“quesito per conto di mia madre, chiamata alla eredità. Vorrei sapere quali sono i doveri di una persona chiamata alla eredità dal momento che sapevo che il chiamato ha tempo 10 anni per accettare l’eredità e dal mome che ho ricevuto una comunicazione da parte di un avvocato che qui riporto:

“ Buonasera,

la questione ereditaria vedrà parte attiva tua madre, nel momento in cui dovremo svincolare le somme in banca per pagare le spese di successione. Alcuni degli eredi, preoccupati, mi chiedono di agire nei confronti di tua madre. Naturalmente non ne ho intenzione ma tua madre deve farsi parte attiva oppure rinunciare formalmente all'eredita'.L'assenza di tua madre blocca tutti gli altri, ci sono gli eredi per parte di madre del defunto, che sono intenzionati a chiedere eventuali danni a tua madre per multe o sanzioni che dovessero derivare dal ritardo nella dichiarazione di successione o dal mancato pagamento. Tutti fino ad oggi si sono attivati e hanno contribuito. Ti scrivo questo messaggio in amicizia , informalmente.”
Consulenza legale i 26/03/2025
L’art. 480 del c.c. sembra essere abbastanza chiaro circa il termine entro cui il chiamato può decidere se esercitare o meno il diritto di accettare l’eredità, fissando tale termine in dieci anni dalla data di apertura della successione.

Il successivo art. 481 c.c., tuttavia, non lascia privi di tutela coloro che hanno interesse a che il chiamato si decida entro uno spazio più limitato di tempo a dichiarare se intende o meno accettare l’eredità (è questo il caso del creditore del defunto, al fine di sapere contro chi può rivolgersi per il pagamento, o di colui a cui l’eredità si devolverà nel caso in cui il primo chiamato dovesse rinunciare).
In questo caso, infatti, è ammesso il ricorso ad una speciale azione (c.d. actio interrogatoria), per mezzo della quale è possibile chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare (si tratta di una vera e propria ipotesi di decadenza).

La sussistenza di tale rimedio, dunque, vale ad escludere che possa essere addossata qualunque forma di responsabilità in capo al chiamato che ha intenzione di avvalersi del termine decennale per manifestare la volontà di accettazione o rinunzia all’eredità, dovendo piuttosto farsi ricadere su coloro che hanno già accettato le conseguenze del mancato esercizio dell’actio interrogatoria per la tutela dei loro presunti interessi.

Ciò posto, occorre tuttavia anche precisare che, nel corso di questo spatium deliberandi, il chiamato all’eredità non è esente da alcuni particolari obblighi discendenti da detta sua qualità, primo fra tutti quello fiscale, connesso alla presentazione della dichiarazione di successione.
Si tratta, infatti, di un adempimento obbligatorio, attraverso cui viene comunicato, all’Agenzia delle Entrate, il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono, così, determinate le imposte sulla base del quadro normativo in vigore.

Soggetti tenuti a tale adempimento sono i chiamati all’eredità (salvo che non abbiano dichiarato di volervi rinunciare), i legatari ed i loro rappresentanti, nonché gli immessi nel possesso dei beni ereditari, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari.
Qualora, come nel caso in esame, vi siano più soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, è sufficiente che uno solo di essi vi provveda, rispettando il termine di dodici mesi dall’apertura della successione ex art. 31 del T.U. successioni e donazioni.

Per quanto concerne il pagamento delle relative imposte, tutti i chiamati all’eredità sono obbligati a provvedervi in base alle quote determinate nella stessa dichiarazione di successione, quote che, ovviamente, terranno conto della modalità di devoluzione del patrimonio ereditario, ovvero se avvenuta per legge o per testamento.
Si tratta di un’obbligazione c.d. solidale, il che significa che ciascuno dei soggetti obbligati sarà tenuto ad adempiere per l’intero con diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti coobbligati.

Può, ovviamente, accadere che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, intervenga un nuovo evento, capace di incidere quantitativamente sulla devoluzione dell’eredità (è questo, ad esempio, il caso del ritrovamento di un testamento successivo, della scoperta di un bene precedentemente non considerato o della rinunzia di uno o più chiamati).
In tal caso la legge, ed in particolare il comma 6 dell’art. 28 del T.U. successioni e donazioni, prevede la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, sempre entro il termine di dodici mesi dalla data della sopravvenienza.
In particolare, nel caso di successiva rinuncia di uno dei chiamati, ciò consentirà non solo di comunicare al fisco le nuove quote di devoluzione del patrimonio ereditario, ma anche allo stesso rinunziante di recuperare, nei confronti degli altri eredi, la quota di imposte nel frattempo versata.

In considerazione di quanto fin qui detto, dunque, può dirsi che del tutto infondata è la pretesa di far valere una responsabilità per le conseguenze derivanti da una tardiva presentazione della dichiarazione di successione in capo al solo chiamato che non abbia ancora manifestato la volontà di accettare o rinunziare a quell’eredità.
Tale situazione, infatti, non impedisce a ciascuno degli altri chiamati di provvedere a tale adempimento, nonché di provvedere al pagamento delle relative imposte, per il quale, si ripete, sussiste un’obbligazione di tipo solidale.
In tal senso si esprime chiaramente il comma 1 dell’art. 36 del T.U. successioni e donazioni, norma che, nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr. Cass. N. 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall’art. 1292 del c.c..

Questa disposizione chiarisce, appunto, che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi (o chiamati all’eredità, come prevede espressamente il terzo comma del citato art. 36 Testo Unico sulle successioni e donazioni), tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell’Erario (e, dunque, egualmente responsabili), ciascuno conservando diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori.